Con la risposta n. 132 del 30 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate, relativamente al caso di un commerciante all’ingrosso di frutta e ortaggi che, nell’ambito della propria attività, effettua numerosi acquisti da agricoltori in regime di esonero IVA, ex art. 34, co. 6 del DPR. n. 633/1972, e circa la gestione delle “autofatture elettroniche”, ha ribadito che deve ritenersi compatibile con quanto richiesto dalla disciplina IVA «qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa». L’Amministrazione finanziaria ha chiarito quindi che l’istante, nell’emettere (in qualità di cessionario) le autofatture elettroniche, relative agli acquisti effettuati dagli agricoltori in regime di esonero, è libero di scegliere, nel rispetto di un’ordinata contabilità, il sistema di numerazione che preferisce, a patto, però, che quest’ultimo sia idoneo a garantire l’identificazione certa e univoca dei documenti, anche tramite l’indicazione della data. (Fonte: Confagricoltura Piemonte)
PREOCCUPA L’ACCUMULO NEVOSO
L’analisi idrologica a cura di Confagricoltura Pavia e di Alberto Lasagna