Gli artt. 6, 7 e 8 del DDL Fiscale del 4 ottobre scorso vertono sulla graduale soppressione dell’IRAP, la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto, che dovrebbe prevedere la modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine dell’individuazione e controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati ed in particolare all’individuazione: a) degli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita; b) dei terreni edificabili accatastati come agricoli; c) degli gli immobili abusivi, valorizzando le attività di accertamento svolte dai comuni.
La delega prevede, inoltre, una integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, in modo da attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base ai valori normali espressi dal mercato, con meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Al fine di evitare incrementi della tassazione derivanti dalle predette modifiche è disposto che le informazioni rilevate secondo i suddetti principi non debbano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali
Sul punto, in conseguenza del rilevo che assumerà la materia della revisione degli estimi catastali, l’impegno confederale sarà rivolto, nelle sedi opportune, a fornire i contributi necessari, a tutela degli associati, in ordine all’aggiornamento delle rendite catastali dei fabbricati rurali.
Riguardo al sistema di finanza locale si dispone la revisione del sistema delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF stabilendo la sostituzione delle addizionali con sovrimposte sull’IRPEF, la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita dagli enti locali entro limiti prefissati, tali da garantire agli stessi enti, nel loro complesso, lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando le aliquote delle addizionali vigenti. E’ anche disposta la revisione dell’attuale ripartizione tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (es. IMU) e degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari (registro, ecc.). (Fonte: Confagricoltura)