Ricerca Avanzata





Data inizio:

Data fine:

NORME DI VENDITA DIRETTA

da | 7 Dic 2019 | Norme e tributi

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda. Possono altresì procedere alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa. La vendita diretta può essere effettuata in forma itinerante oppure in forma non itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico. L’attività può essere avviata previa comunicazione al SUAP del Comune competente. In caso di vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, deve essere richiesta al Comune anche l’assegnazione del posteggio, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 114/1998, con le modalità fissate dai Regolamenti comunali vigenti. Se la vendita al dettaglio è esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui l’imprenditore agricolo abbia la disponibilità, non è richiesta la presentazione di alcuna comunicazione di inizio attività. Alla vendita diretta dei prodotti agricoli non si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 114/1998 (Disciplina settore commercio), tranne il caso in cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4.000.000 di euro per le società. Le attività di produzione e vendita di prodotti agricoli, quali per esempio latte e uova, sono soggette all’obbligo di registrazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Asl competente per territorio. Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull’igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004). La vendita di prodotti alimentari (frutta, verdura etc.) deve rispettare le disposizioni normative relative a imballaggi e contenitori (materiali, denominazione, varietà, origine, categoria, caratteristiche commerciali, prezzo etc.). L’attività di vendita diretta di prodotti agricoli ricavati dalla propria azienda e quella dei prodotti eventualmente acquistati e rivenduti è soggetta agli obblighi derivanti dalla cessione di beni a privati (emissione scontrini fiscali) oltre agli adempimenti relativi alle imposte dirette e indirette per la cessione di prodotti agricoli. (Fonte: Confagricoltura Piemonte)

A QUALCUNO PIACE CLASSICO

A QUALCUNO PIACE CLASSICO

A Milano i massimi della voce Carnaroli e similari raggiungono i 106 €/q lordi. Un prezzo in difetto rispetto agli scambi Carnaroli Classico

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti alla nostra Newsletter e al servizio Whatsapp!

Informativa sulla Privacy

Informativa sulla Privacy - WhatsApp

Cliccando "Accetto le condizioni" verrà conferito il consenso al trattamento dei dati di cui all’informativa privacy ex art. 13 GDPR.

* Campo obbligatorio