I terreni agricoli condotti da imprenditore agricoli professionali (Iap) e coltivatori diretti iscritti nella gestione previdenziale devono essere dichiarati nella denuncia dei redditi ma non concorrono alla formazione della base imponibile. Lo ricorda il Sole 24 Ore con un articolo di Alessandra Caputo e GianPaolo Tosoni, che ricordando come la legge di bilancio 2017 abbia previsto che per il triennio 2017-2019 i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile. Tale agevolazione riguarda solo le persone fisiche e le società semplici che attribuiscono i redditi fondiari ai soci persone fisiche per trasparenza, sempre che siano cd e iap. Non si applica invece a soci delle snc e delle sas che abbiano operato per la determinazione del reddito su base catastale (comma 103, legge 296/2006) e le srl che esercitano la medesima opzione. Anche i soggetti diversi da iap e cd debbono dichiarare i redditi con le regole ordinarie. Per i terreni non affittati, ricordano infine gli esperti, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito domimicale mentre il reddito agrario è soggetto alle imposte ordinarie.
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