La legge prevede che la vendita di terreni e relative pertinenze, qualificati “agricoli” in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, “se iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale”, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Ismea, “sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1%”. E’ opportuno segnalare, segnala la Confagricoltura di Milano, che per tali atti e operazioni, la legge prescrive che gli onorari dei notai “sono ridotti alla metà”. La decadenza dalle agevolazioni si verifica qualora il beneficiario alieni volontariamente i terreni, ovvero cessi di coltivarli o di condurli direttamente, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell’atto. In proposito, tuttavia, va rammentato che “non incorre nella decadenza dai benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo, o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, purchè essi esercitino l’attività di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile”. (10.01.2016)
CORDONE FITOSANITARIO UE
La Commissione ha presentato la sua proposta di revisione delle norme esistenti il 17 ottobre 2023, tenendo conto dell’esperienza.