Una consumatrice ci scrive per lamentarsi «della consueta incompletezza informativa di cui i prodotti locali sono dotati e nella speranza di far chiarezza su qualcosa che davvero non tollero riguardo all’applicazione “tutta italiana” delle norme vigenti. Per la seconda volta ho acquistato del riso DOP, presso un produttore in Arborio (VC), poiché ero stata gratificata dalla qualità da loro smerciata. In seguito ad una conversazione con la proprietaria ho appreso tuttavia che la semenza che loro utilizzano è CON OBBLIGO acquistata da un lotto di produzione sarda e solo ottemperando a questo requisito possono effigiarsi del titolo DOP. Scusate l’ignoranza da consumatrice e non da produttrice, ma io ero e sono convinta che la normativa che regola il marchio DOP preveda che tutto l’arco di vita, produzione e trasformazione di un alimento debba avvenire nel suo territorio. Pertanto, indipendentemente che provenga dalla Sardegna, dal centro Italia o dall’estero (e spero proprio di no) ed indipendentemente dalla qualità del seme coltivato in quelle aree, il marchio DOP viene a decadere quando uno solo di questi anelli, che intrecciandosi creano la qualità inconfondibile di un territorio, arriva da altrove. Se io produco un alimento che poi genera un seme e non lo riutilizzo, il seme che invece immetto nel terreno e proviene da altrove spezza questa filiera. Come mi insegnate voi, con maggior perizia, la garanzia DOP prevede anche le qualità organolettiche di un terreno specifico, pertanto se io coltivo del riso da un seme prodotto altrove, quel seme avrà in sé caratteristiche organolettiche di un altro terreno e territorio, non del mio. Il risultato finale sarà un miscuglio, ma non si potrà parlare di purezza.Come per tanti altri marchi IGP, DOC, DOP… noi consumatori non conosciamo mai completamente l’origine del prodotto, dalla nascita alla nostra tavola. Queste informazioni le ottieni solo in forma privata dai produttori (se te le rilasciano). E’ deludente, ma soprattutto non è corretto verso i consumatori che ancora vogliono credere in qualcosa di autentico. Un riso che nasce altrove e solo cresce in una determinata area, non è AUTENTICO e per me non è DOP!». La lettera – riportata integralmente omettendo il marchio del prodotto incriminato e il nome della lettrice, per ovvie ragioni legali – dimostra due cose: che la legge è poco conosciuta dai consumatori e che, se la legge non è fatta appositamente per confonderli, sicuramente le campagne di comunicazione costruite per illustrare i vantaggi sulle norme relative alle denominazione li inducono in errore. Per renderci sonto della situazione “legale” abbiamo interpellato l’Ente Nazionale Risi, che svolge compiti di controllo sui risi Igp: «è corretto dire che la denominazione – è la risposta che abbiamo ottenuto – non copre la semente ma solo il processo di produzione. Infatti il regolamento comunitario che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (Reg. UE n. 1151/12), prevede all’art. 5 che il nome DOP identifica un prodotto “le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata”. Per fase di produzione si intende (art. 3 dello stesso regolamento): “la produzione, la trasformazione o l’elaborazione”. Nessun riferimento viene fatto alla provenienza della semente», che dev’essere semplicemente certificata ma può provenire da ovunque. Fin qui il parere dell’Ente, che è responsabile, sia chiaro, della sola applicazione delle leggi. Ma quesito e risposta pongono un problema: è il consumatore a illudersi che una denominazione copra il percorso dal seme alla tavola oppure è la comunicazione che viene fatta su Dop e Igp a promettere più del possibile e quindi a illuderlo? Se così fosse, molti imprenditori penserbbero: ma che problema sollevate, proprio adesso che i “margini” si stanno riducendo e dobbiamo difendere il mercato che c’è? A costoro facciamo notare che dal riso biologico alle Dop stanno diventando troppo numerosi i fronti su cui alle promesse fatte non corrisponde l’offerta effettiva e che forse la responsabilità della crisi non è di chi pone il problema e cerca di affrontarlo, ma di chi si ostina a mettere la testa sotto la sabbia. (21.04.15)
DE MINIMIS: IL NUOVO REGOLAMENTO
La Commissione europea pubblica il 13 dicembre 2024, il nuovo regolamento che alza la soglia “de minimis”, a 50.000euro/agricoltore/triennio.