Illustriamo la situazione definitiva sulla BCAA 7 “Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse”, relativa alla Buona Condizione Agronomica ed Ambientale. La BCAA7 sancisce l’obbligo di avvicendamento per i seminativi, nell’anno di applicazione 2024. (LEGGI L’AVVISO)
CONFAGRICOLTURA VERCELLI CHIARISCE LA BCAA7
Come ricorda Confagricoltura Vercelli, nei giorni scorsi sono arrivati i chiarimenti – di cui Risoitaliano ha già parlato – in merito alla BCAA 7 “Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse” e, in particolare, sul comportamento che soddisfa l’obbligo di rotazione definito da tale norma di gestione. Consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). L’obbligatorietà della regola di rotazione BCAA 7 decorre dall’anno di domanda 2024. Il 2024, quindi, deve essere considerato l’anno zero del comportamento dell’agricoltore il cui adempimento alla regola sarà misurato solo nel 2025 con il controllo della coltura praticata nell’anno 2025 rispetto al 2024.
QUANDO UN AGRICOLTORE E’ SANZIONATO?
Pertanto, e a titolo di esempio, l’agricoltore che semina mais nel 2024, sarà sanzionato nel caso in cui, nel 2025, non rispetti l’obbligo di rotazione, intesa come cambio di genere botanico. A nulla rileva, ai fini del controllo sul rispetto della BCAA 7, nel periodo di programmazione 2023-2027, la coltura praticata nel 2023. Per le colture secondarie (l’Allegato 1 al D.M. 9 marzo 2023 n°147385), ne consente la coltivazione, purché la coltura sia adeguatamente gestita.
Ciò significa portata a completamento del ciclo produttivo e che copra una parte signifi – cativa del periodo tra due coltivazioni principali. Come più volte evidenziato, per il rispetto della BCAA 7 è necessario che la coltura secondaria in rotazione sia caratterizzata da un ciclo produttivo di durata adeguata. Quest’ultimo, in ogni caso, deve assicurare la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.
LA CORRETTA GESTIONE DELLA COLTURA SECONDARIA NELLE ROTAZIONI
Relativamente alle modalità di controllo della corretta gestione della coltura secondaria, l’impegno si intende soddisfatto con il mantenimento in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni. Con successivo provvedimento di AGEA coordinamento saranno defi niti ulteriori dettagli applicativi in attuazione dell’articolo 14 del DM n. 410739 del 4 agosto 2022 e in sinergia con il sistema del monitoraggio delle superfi ci (AMS) previsto dall’articolo 65.4 (b) del regolamento (UE) n. 2021/2116.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che: – le superfici investite a colture sommerse; – le aziende i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; – le aziende la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; – le aziende con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.
Sono escluse dall’osservanza della BCAA 7, a norma del Regolamento UE 2021/2115. Infi ne, gli agricoltori certifi cati a norma del regolamento (UE) 2018/848 e del SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata) sono considerati conformi alla BCAA 7.
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