Il Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) impone alcuni adempimenti ai risicoltori impegnati nei trattamenti, che sintetizziamo di seguito. I dati si riferiscono alla Regione Lombardia, in quanto il Piemonte non li ha comunicati.
ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E UTILIZZO di prodotti fitosanitari, sostituisce il vecchio “patentino”, il possesso è obbligatorio per l’acquisto di qualsiasi prodotto fitosanitario, deve esserne in possesso sia l’acquirente (titolare dell’azienda) sia chi effettivamente effettua il trattamento. Il rilascio avviene a seguito di apposito corso e successivo esame.
Acquisto e/o utilizzo di prodotti fitosanitari senza essere in possesso dell’abilitazione: sanzione amministrativa compresa tra 5.000 ÷ 20.000 € (Dlgs 150/2012 art. 24 comma 1)
REGISTRO DEI TRATTAMENTI, obbligo di compilazione e tenuta del Registro dei trattamenti, che deve essere conservato per 3 anni in azienda, insieme alla documentazione ad esso collegata (fatture, moduli d’acquisto, schede di sicurezza).
I trattamenti vanno registrati entro entro 30 gg dalla loro effettuazione e comunque entro e non oltre la raccolta.
Mancato rispetto dell’obbligo di tenuta del Registro dei trattamenti : sanzione amministrativa compresa tra 500 ÷ 1.500 € (Dlgs 150/2012 art. 24 comma 13)
DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA, l’impegno si intende assolto avendo modo di dimostrare di conoscere, disporre o avere accesso a:
- dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete;
- dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento;
- bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;
- materiale informativo e/o manuali per l’applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.
Oltre a quanto sopra riportato si ritiene di sottolineare l’importanza di una corretta gestione ed impiego dei prodotti fitosanitari nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta, riguardo a ciò di seguito si riporta quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 69/2014) di applicazione del Reg. CE 1107/2009 che norma l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
- L’utilizzo di un prodotto fitosanitario, privo dell’autorizzazione o del permesso al commercio parallelo prescritti dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro (art. 2 commi 1 e 2) del oltre all’eventuale sanzione amministrativa accessoria che prevede la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito (revoca del patentino)
- Il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nell’autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonché delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta (ad es. dose d’impiego, numero di interventi, impiego su colture non ammesse) è soggetto alla sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro (art. 3 comma 3) oltre all’eventuale sanzione amministrativa accessoria che prevede la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito (revoca del patentino)
- La detenzione in magazzino o lo smaltimento delle scorte dei prodotti il cui utilizzo è stato revocato, oltre i termini fissati dalle disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro (art. 5 comma 1)
- L’impiego dei prodotti il cui utilizzo è stato revocato, oltre i termini fissati dalle disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro (art. 5 comma 2)
- Il Regolamento CE 1107/2009 che detta le norme in materia di commercializzazione dei prodotti fitosanitari, si applica anche ai prodotti definiti come “antidoti agronomici”, “sinergizzanti”, “coformulanti”, “coadiuvanti”. In considerazione di ciò prodotti coadiuvanti di uso diffuso, quali ad esempio il DASH, devono essere impiegati alle dosi e per l’utilizzo prescritto in etichetta.
Si rammenta inoltre che Il mancato rispetto delle norme può riflettersi in sede di controllo di condizionalità, legato a domande di finanziamento (PAC e PSR), con conseguente penalizzazione percentuale dei premi spettanti all’azienda variabile dal 3 al 20 % in funzione della gravità.
Nelle pagine seguenti vengono riportati alcuni approfondimenti relativi recepimento da parte delle Regioni del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), le quali hanno adottato misure specifiche relativamente all’impiego dei prodotti fitosanitari il cui utilizzo è stato ritenuto di particolare impatto sull’ambiente e sulla sanità pubblica.
Mancato rispetto: sanzione amministrativa compresa tra 5.000 ÷ 20.000 € (Dlgs 150/2012 art. 24 comma 10)
REGIONE LOMBARDIA
REGISTRO DEI TRATTAMENTI
Le aziende aventi una SAU a riso o a mais > 150 ha hanno l’obbligo della Compilazione del Registro dei trattamenti elettronico mediante utilizzo dell’apposito applicativo all’interno del sistema SISCO (https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/), in alternativa è possibile la tenuta con altro strumento informatico, provvedendo entro fine anno alla trasmissione dei dati alla Regione. (Avviso: hai già un piano dei trattamenti?)
MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE ACQUATICO
A partire dal 15 marzo 2019 sono state introdotte delle limitazioni all’impiego di alcuni prodotti fitosanitari (si ricorda che l’oxadiazon è ormai fuori commercio e il limite di smaltimento delle scorte è scaduto nel 2020).
- Bentazone, vietato l’utilizzo per il diserbo del riso, per la provincia di Pavia e per le altre colture, l’impiego è consentito su una superficie massima pari al 50 % della SAU relativa alle colture per le quali il prodotto è registrato.
- Flufenacet, per la provincia di Pavia, Milano e Lodi l’impiego è consentito su una superficie massima pari al 70 % della SAU relativa alle colture per le quali il prodotto è registrato.
- Glyphosate, può essere utilizzato al massimo sul 50 % della SAU aziendale, è consentito l’utilizzo fino al massimo del 70 % della SAU per le aziende aderenti alla misura 10.1.04 (minima lavorazione) e per le aziende risicole della provincia di Pavia che adottano la tecnica della falsa semina.
- Metolachlor/S-Metolachlor, per la provincia di Pavia, Milano, Monza Brianza, Brescia, Cremona e Mantova l’impiego è consentito su una superficie massima pari al 70 % della SAU relativa alle colture per le quali il prodotto è registrato.
- Oxadiazon, l’impiego è consentito su una superficie massima pari sul 50% della SAU (25 % nella aree Natura 2000) a riso gestita con la tecnica della semina interrata a file con irrigazione turnata.
- Sulcotrione, per la provincia di Pavia, Milano e Lodi l’impiego è consentito su una superficie massima pari al 70 % della SAU relativa alle colture per le quali il prodotto è registrato.
- Terbutilazina, per la provincia di Milano, Lodi, Cremona, Bergamo, Brescia Mantova e Monza Brianza l’impiego è consentito su una superficie massima pari al 70 % della SAU relativa alle colture per le quali il prodotto è registrato.
- nell’utilizzo dei principi attivi sopra riportati dovrà essere garantita la riduzione del 30 % della deriva, attuabile ad. esempio tramite l’impiego di ugelli antideriva ad iniezione d’aria, di ugelli a specchio per i trattamenti su suolo nudo, di ugelli di fine barra, e/o l’utilizzo di coadiuvanti con effetto antideriva, l’utilizzo
- esteri fosoforici e piretroidi, l’impiego nelle aree confinanti con corpi idrici rilevanti dovrà essere garantita la riduzione della deriva del 90%
MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA DEI SITI NATURA 2000
Di seguito si riportano limitazioni specifiche per i trattamenti effettuati all’interno dei siti appartenti alla RETE NATURA 2000 (Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) :
- Oxadiazon, l’impiego è consentito su una superficie massima pari sul 25% della SAU (a riso gestita con la tecnica della semina interrata a file con irrigazione turnata.
- il trattamento contro il punteruolo acquatico (curculionide del riso) è consentito solo nelle fasce perimetrali per una larghezza massima di 25 m delle camere dove si sono riscontrate almeno il 20% di piante con sintomi.
- non è consentito l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti rame ad eccezione fatta per le aziende condotte ad agricoltura biologica
- l’impiego di prodotti geodisinfestanti nel mais è consentito in funzione dei monitoraggi effettuati l’anno precedente, mentre il controllo della diabrotica è ammesso solo a seguito del superamento delle soglie di danno.
- nell’utilizzo dei principi attivi sopra riportati dovrà essere garantita la riduzione del 30 % della deriva, attuabile ad. esempio tramite l’impiego di ugelli antideriva ad iniezione d’aria, di ugelli a specchio per i trattamenti su suolo nudo, di ugelli di fine barra, e/o l’utilizzo di coadiuvanti con effetto antideriva. (In collaborazione con Daniele Rattini, studio Agribio)