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LIMITI AL GLIPHOSATE IN LOMBARDIA

da | 5 Gen 2016 | Tecnica

regionelombLa Direttiva 128/2009/CE ha stabilito per i Paesi membri l’attuazione di opportune misure di mitigazione al fine di ridurre i rischi derivanti dall’utilizzo di alcuni prodotti fitosanitari che risultano più impattanti dalla valutazione ecotossicologica eseguita. Nei giorni scorsi ci siamo occupati delle limitazioni che la Regione Lombardia introduce dal 2016 nell’uso dell’Oxadiazon (http://www.risoitaliano.eu/la-lombardia-limita-loxadiazon/). Ora vediamo quali sono le misure di mitigazione obbligatorie a partire dal 1 gennaio 2016 nell’uso di altre sostanze attive, misure che saranno rivolte alla tutela dell’ambiente acquatico e delle acque potabili con riferimento a tutto il territorio lombardo e alla particolare mitigazione del rischio ambientale all’interno dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Quest’analisi è tratta da un dossier prodotto dall’Unione agricoltori di Pavia.

Misure di mitigazione per ridurre i rischi derivanti dall’utilizzo della Terbutilazina

Terbutilazina in pre-emergenza

La misura di mitigazione prevista è legata a una limitazione dell’utilizzo della sostanza attiva, da attuarsi con i seguenti criteri:

2016: ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al massimo sull’ 80% della SAU aziendale seminata a mais;

2017: ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al massimo sull’ 70% della SAU aziendale seminata a mais;

Dal 2018: ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al massimo sull’ 50% della SAU aziendale seminata a mais;

In alternativa le stesse percentuali di utilizzo potranno essere raggiunte con l’adozione della tecnica del diserbo localizzato durante le operazioni di semina. In tal caso, la banda trattata potrà essere al massimo il 50% dell’interfila.

Terbutilazina in post-emergenza

Dal 2017 i trattamenti eseguiti con erbicidi contenenti terbutilazina dovranno prevedere una riduzione della deriva del 30%.

Misure di mitigazione per ridurre i rischi derivanti dall’utilizzo del Glifosate

La misura di mitigazione prevista è legata a una limitazione dell’utilizzo della sostanza attiva, da attuarsi con i seguenti criteri:

2016: ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al massimo sull’ 80% della SAU Aziendale;

2017: ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al massimo sull’ 70% della SAU Aziendale;

dal 2018: ammesso l’utilizzo della sostanza attiva al massimo sull’ 50% della SAU Aziendale.

Sono escluse da tali limitazioni le aziende che aderiscono a programmi ufficialmente riconosciuti di agricoltura conservativa. Dal 2017 in tutti i casi la distribuzione della sostanza attiva dovrà prevedere metodologie di distribuzione che consentono la riduzione della deriva di almeno il 30%.

Misure specifiche per la tutela dei siti natura 2000

Fatte salve le misure di mitigazione già indicate e valide su tutto il territorio lombardo, nei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) si applicano anche le seguenti mitigazioni.

Misure di mitigazione per l’utilizzo di prodotti fitosanitari nel mais

geodisinfestanti: l’utilizzo è ammesso per il controllo degli elateridi solo nel caso in cui i monitoraggi condotti evidenziano il superamento della soglia di danno. Per la protezione delle radici dagli attacchi delle larve di diabrotica l’impiego del geodisinfestante è subordinato agli esiti del monitoraggio condotto l’anno precedente;

trattamenti insetticidi: ammessi soltanto nel caso in cui il monitoraggio aziendale eseguito per piralide e per diabrotica evidenzia il superamento della soglia di danno. Inoltre per tutti i trattamenti i fenomeni di deriva dovranno essere ridotti del 30% a partire dal 2017.

Misure di mitigazione per l’utilizzo di prodotti fitosanitari nel riso

difesa dal punteruolo acquatico: in condizioni pedoclimatiche e agronomiche idonee è consigliata la semina interrata a file e l’utilizzo di semente conciata con prodotti insetticidi registrati per tale scopo. Il trattamento insetticida è ammesso soltanto sulle fascia perimetrali, per una ampiezza massima di 25m dal bordo delle camere che presentano il 20% di piante con sintomi nell’anno in cui si intende eseguire il trattamento. Inoltre per tutti i trattamenti i fenomeni di deriva dovranno essere ridotti del 30% a partire dal 2017. (01.01.2016)

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