Con sentenza n. 121/2019 la Corte Costituzionale si è espressa sulla questione di legittimità dell’art. 8, comma 3, d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, sollevata dalla Corte di Appello di Roma, ritenendo che l’accertamento dei contributi previdenziali agricoli basato sulla stima tecnica del fabbisogno presuntivo di manodopera dell’azienda «non pregiudica la tutela previdenziale dei lavoratori e non viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza». Si tratta di una pronuncia preoccupante che rischia di cristallizzare e rafforzare un sistema di accertamento contributivo basato su parametri astratti che «Confagricoltura ha sempre contestato per la sua palese iniquità, sia a livello politico-sindacale e sia a livello tecnico-giuridico. Confagricoltura – considerata la delicatezza della questione – si riserva quindi di effettuare i necessari approfondimenti e di valutare le iniziative da porre in essere a tutela delle proprie imprese associate» dichiara l’organizzazione. Scarica la Sentenza (Fonte: Confagricoltura).
LA CINA DEPRIME I COMMERCI DI RISO
Il commercio mondiale di riso nel 2023 è sceso del 6,2%, Il calo dovuto alla riduzione delle importazioni della Cina.