Il Senato ha approvato il ddl collegato sulla semplificazione del settore agricolo. Dopo il via libera del Senato, che lo ha approvato in prima lettura, con 141 sì, 71 no e 19 astensioni, il provvedimento passa all’esame della Camera. Contiene tra l’altro la delega al governo a riformare la legge che disciplina il mercato interno del riso commercializzato in Italia. L’attuale normativa risale al 1958. Recentemente, dopo un lungo dibattito, le confederazioni agricole e l’Airi hanno approvato una bozza che ora il governo trasformerà in legge dello Stato. E’ contenuta in questo articolo: http://www.risoitaliano.eu/accordo-sulla-riforma-del-mercato-interno/ Il collegato indica (art. 23) che il Governo è delegato «ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque im-messo al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denomi-nazione «riso». In proposito, il medesimo comma fissa i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione; b)valorizzazione della produzione risi-cola, quale espressione culturale, paesaggi-stica, ambientale e socio-economica del ter-ritorio in cui è praticata; c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle infor-mazioni e alle denominazioni di vendita del riso; d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall’Ente nazionale risi; e) disciplina dell’apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e individuazione dell’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni nell’ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi ricono-sciuti, dei gruppi merceologici e delle carat-teristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso; g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, disciplina transitoria per i prodotti confezionati entro un anno dall’entrata in vigore del decreto delegato e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata; h) esclusione del campo di applicazione del decreto legislativo del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto nell’ambito dell’Unione europea, e al prodotto destinato all’estero. Il comma 2 detta le disposizioni procedurali per l’adozione dei decreti legislativi e prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il comma 3 disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere. Il comma 4 prevede la possibilità entro un anno dall’emanazione del primo decreto legislativo di adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi. Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria» Per chi volesse, l’intera documentazione è reperibile su: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/43998_testi.htm. (13.05.2015)
Protetto: ANDRAI FIERO DI QUEL RIBE
Non è disponibile alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.