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LEGGE MERCATO INTERNO, VIA LIBERA AL SENATO

da | 13 Mag 2015 | NEWS

governoIl Senato ha approvato il ddl collegato sulla semplificazione del settore agricolo. Dopo il via libera del Senato, che lo ha approvato in prima lettura, con 141 sì, 71 no e 19 astensioni, il provvedimento passa all’esame della Camera. Contiene tra l’altro la delega al governo a riformare la legge che disciplina il mercato interno del riso commercializzato in Italia. L’attuale normativa risale al 1958. Recentemente, dopo un lungo dibattito, le confederazioni agricole e l’Airi hanno approvato una bozza che ora il governo trasformerà in legge dello Stato. E’ contenuta in questo articolo: http://www.risoitaliano.eu/accordo-sulla-riforma-del-mercato-interno/ Il collegato indica (art. 23) che il Governo è delegato «ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque im-messo al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denomi-nazione «riso». In proposito, il medesimo comma fissa i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione; b)valorizzazione della produzione risi-cola, quale espressione culturale, paesaggi-stica, ambientale e socio-economica del ter-ritorio in cui è praticata; c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle infor-mazioni e alle denominazioni di vendita del riso; d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall’Ente nazionale risi; e) disciplina dell’apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e individuazione dell’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni nell’ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi ricono-sciuti, dei gruppi merceologici e delle carat-teristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso; g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, disciplina transitoria per i prodotti confezionati entro un anno dall’entrata in vigore del decreto delegato e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata; h) esclusione del campo di applicazione del decreto legislativo del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto nell’ambito dell’Unione europea, e al prodotto destinato all’estero. Il comma 2 detta le disposizioni procedurali per l’adozione dei decreti legislativi e prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il comma 3 disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere. Il comma 4 prevede la possibilità entro un anno dall’emanazione del primo decreto legislativo di adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi. Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria» Per chi volesse, l’intera documentazione è reperibile su: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/43998_testi.htm. (13.05.2015)

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