ESENZIONE IRPEF PER I REDDITI DOMINICALI E AGRARI
In primis evidenziamo che la Legge di bilancio 2022 contiene un’importante proroga, quella dell’esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari. Infatti, la Legge di Bilancio stabilisce che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Precisiamo che tale disposizione si applicherà anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto che, ai sensi dell’ articolo 1, comma 705, L. 145/2018 sono fiscalmente equiparati ai titolari dell’impresa agricola cui partecipano attivamente.
La suddetta esenzione IRPEF, in essere a partire dal periodo fiscale 2017 è quindi assicurata anche per il 2022. L‘esenzione da Irpef spetta alle persone fisiche e ai soci delle società semplici. Invece, non ne usufruiscono i soci di società agricole costituite con denominazione Snc, Sas e Srl trasparenti che hanno optato per la tassazione catastale.
CREDITO 4.0
L’altra disposizione trattata e contenuta nella legge di bilancio è la tematica del credito 4.0, argomento che abbiamo già trattato in alcuni nostri articoli: LEGGI QUI.
Ricordiamo che tale beneficio, rivolto alle imprese che nel 2022 effettueranno investimenti in beni strumentali nuovi (indicati nell’allegato A annesso alla legge n. 232/2016) consiste in un credito d’imposta nella misura del 40 per cento del costo del bene (per investimenti fino a 2,5 milioni di euro).
Rispetto allo scorso anno c’è stata una diminuzione di tale incentivo. Ricordiamo che per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 la misura era pari al 50% del costo del bene. A partire dal 2023, sulla base delle attuali disposizioni normative il credito per investimenti 4.0 subirà un consistente decremento. Il credito sarà infatti determinato con una percentuale del 20% (del costo del bene).
Il credito d’imposta per i beni 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione. Nel caso in cui l’azienda non riesca ad esaurirlo in questo periodo è possibile utilizzare il credito anche gli anni successivi.
Su questo l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento: “la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta…omissis… e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale di fruizione”.
Ne deriva quindi (i) la possibilità di utilizzare parte della quota annuale di credito non fruita nei periodi d’imposta successivi senza limiti temporali e (ii) la facoltà di compensazione delle quote inutilizzate già dall’anno successivo, sommandosi con l’ordinaria quota annuale.
Ricordiamo infine l’importanza di indicare nella fattura di acquisto del bene (i.e. trattore o altro mezzo che possa rientrare nel beneficio) i riferimenti alla normativa relativa al credito per investimenti 4.0, i rivenditori sono tutti ben informati ma suggeriamo agli agricoltori di fare un ulteriore controllo una volta ricevuta la fattura.