Torniamo a occuparci del registro elettronico dei trattamenti della Lombardia perché, dopo la nostra denuncia e la risposta della Regione, continuano le segnalazioni degli agricoltori che incontrano delle difficoltà nella consultazione e segnalano l’impossibilità di caricare alcuni prodotti, come Beam 16, Facet L, Rifit 500, Stam Novel Flo 2016 (tutte autorizzazioni di emergenza) e Acanto, ma anche un gran numero di prodotti utilizzati in altre colture. Diciamo subito che in alcuni casi si tratta di prodotti utilizzabili solo previa autorizzazione d’emergenza e in altri casi di prodotti revocati ma dei quali è ancora possibile – entro un certo termine – utilizzare le scorte; questo può aver indotto l’Amministrazione a non prevedere più o a non prevedere ancora la presenza di questi prodotti nel database a disposizione dell’agricoltore. Interpellati dalla nostra redazione, comunque, gli uffici regionali hanno risposto che stanno lavorando per correggere ogni eventuale disservizio. Tanto ci basta, ma è opportuno ricordare a tutti alcune cose.
La prima è che i trattamenti vanno registrati entro 30 giorni dalla data di esecuzione e sembra che non tutti gli agricoltori brillino per solerzia, il che avrebbe generato un ritardo anche nella segnalazione dei disservizi: è il caso del Beyond, inizialmente escluso dal database e successivamente inserito dall’Amministrazione regionale. A questo proposito, ricordiamo che, come ci confermano in Regione Lombardia, compilare il registro unico dei trattamenti è un obbligo di legge, come si evince attraverso il PAR (DGR 3233/2015), che introduce l’obbligo di tenuta del registro elettronico: la scansione temporale dell’obbligo in funzione della superficie e dell’ordinamento colturale è al punto 10.2.2.1 (pag.70), anche se a pag.61 nell’introdurre tale obbligo di dice che «a partire dal 1 gennaio 2016 sarà obbligatorio per le aziende con SAU superiore a 150 ha a riso e/o mais ricadenti nei Siti Natura 2000 utilizzare il registro elettronico dei trattamenti». Al punto 10.2.1.4 ultimo capoverso la DGR dice poi che la «tenuta del registro elettronico dei trattamenti fitosanitari può essere delegata ai centri di assistenza agricola, riconosciuti in Lombardia ai sensi del DM 27 marzo 2008 e della DGR 21 settembre 2011 n 2228» escludendo i tecnici e i consulenti fitosanitari, i quali possono tuttavia accedere se muniti di delega dell’azienda. Come ormai gli agricoltori sanno, infine, Il registro è accessibile solo da https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/ attraverso una procedura di autenticazione per la quale servono: lettore di smart card fornito dalla Regione ed appositamente configurato, Carta Nazionale o Regionale dei Servizi (CNS/CRS, più nota come “tessera sanitaria”) opportunamente profilata con l’apposito codice PIN.
Il fatto che il testo normativo parli esplicitamente di obbligo fa pensare all’esistenza di una sanzione in caso di inadempienza ed infatti al convegno di febbraio organizzato da Confagricoltura a Mortara, a un’esplicita domanda circa il fatto che sia la normativa lombarda che quella piemontese non prevedano sanzioni, i funzionari regionali presenti risposero che agli inadempienti si applicano le sanzioni del D.L.vo 150/2012 che all’art.24 comma 13 recita: «Salvo che il fatto costituisca reato, l’acquirente e l’utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall’articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell’autorizzazione». Seconda cosa che vogliamo precisare: la Regione chiede di segnalare eventuali disservizi direttamente all’ufficio competente (usando la casella servizio.fitosanitario@regione.lombardia.it) e non ai giornali ed è una richiesta che appoggiamo, fermo restando che continueremo a monitorare la situazione affinché i risicoltori possano lavorare nel modo migliore e i lettori naturalmente potranno tenerci informati utilizzando questa casella di posta elettronica: direzione@risoitaliano.eu. Autore: Paolo Viana.