La costituzione del diritto di superficie sui lastrici solari insistenti sui fabbricati rurali acquistati con le agevolazioni per gli Imprenditori agricoli professionali (Iap) che prevedono l’imposta catastale all’1% e imposta fissa di registro e ipotecaria pari a 200 euro non produce una causa di decadenza dalle agevolazioni.
Ciò è vero anche se è concesso prima dei cinque anni, purché non venga meno la coltivazione diretta del fondo sul quale gli stessi sono situati e i fabbricati rurali continuino a mantenere la propria destinazione d’uso rurale strumentale alla coltivazione diretta del medesimo terreno. Questa è la sintesi fornita dall’Agenzia con la risposta n. 337/2022.
RISPOSTA AGENZIA ENTRATE 337/20
“L’istante ha acquistato un fondo agricolo con dei fabbricati rurali destinati a deposito di attrezzi a servizio dello stesso fondo, usufruendo dei benefici fiscali Iap (articolo 2 Dlgs n. 99/2004 e articolo 2, comma 4-bis Dl n. 194/2009). Chiede quindi se la costituzione di un diritto di superficie a favore di una società per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui fabbricati rurali possa comportare la perdita dei benefici fruiti considerando che l’operazione sarebbe eseguita prima dei cinque anni dall’acquisto”.
L’Agenzia, dopo aver richiamato la normativa sui benefici fiscali riconosciuti alla piccola proprietà contadina PPC e alle Società Agricole (articolo 2 Dlgs n. 99/2004 e articolo 2, comma 4-bis Dl n. 194/2009) ricorda che in linea generale prevede che tali soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ov-vero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
Quindi, generalmente, decade dall’agevolazione l’imprenditore agricolo che costituisce il diritto di superficie su terreni acquistati con le citate misure di favore, prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto.
LA COLTIVAZIONE DEL FONDO DEVE ESSERE PRESERVATA
L’Agenzia tuttavia ritiene che la costituzione del diritto di superficie sui lastrici solari insistenti sui fabbricati rurali acquistati con le agevolazioni per gli imprenditori agricoli e la piccola proprietà contadina, non integri una causa di decadenza dai benefici purché non venga meno la coltivazione diretta del fondo. Fondo sul quale gli stessi sono situati e a patto che i fabbricati rurali continuino a mantenere la propria destinazione d’uso.
DIRITTI DI SUPERFICIE A TERZI
Il diritto di superficie costituito a favore di terzi riguarderebbe solo una piccola porzione del fondo. Si tratta del lastrico solare dei fabbricati adibiti a magazzini, al fine di installare dei pannelli fotovoltaici, intervento che non pregiudica la possibilità di continuare la coltivazione diretta del fondo medesimo.
La società che ha posto il quesito specifica che continuerà a condurre direttamente i terreni e i fabbricati rurali anche successivamente alla costituzione della superficie per un periodo non inferiore a cinque anni, rispettando così le finalità della norma. Autore: Confagricoltura Pavia