Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 19 febbraio 2019 n. 1162, ha chiarito che, ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), l’attività agrituristica non può essere assimilata a quella alberghiera. Il Comune, nel rispetto del principio di “chi inquina paga”, può commisurare la tariffa in base alla quantità e alla qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Pertanto, essendo l’attività agrituristica un’attività intrinsecamente diversa da quella “commerciale” degli alberghi, assimilare le due attività è incongruo. Si consiglia pertanto alle aziende, nel caso in cui fossero state applicate tariffe alberghiere, di contattare il Comune di residenza chiedendo un adeguamento dell’imposta relativa alla TARI. Autore: Luciano Pellegrini
DEMO FARMA PLUS, CONVEGNO IL 14 GENNAIO
Il convegno conclusivo sui risultati del progetto Demo Farm Plus avrà luogo a Pavia il 14 gennaio 2025 a partire dalle ore 10.00