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LA SENTENZA DELL’ANNO

da | 5 Nov 2015 | NEWS

SirioCL

La sentenza. In risaia la chiamano così, e non c’è rischio di essere fraintesi. Perché la sentenza numero 3519 del 2015 del tribunale di Torino mette fine al contenzioso tra due imprese importanti (Almo e Sapise) e due varietà di successo (Gladio e Sirio CL, di proprietà, rispettivamente, delle due società anzidette). Inoltre, come se non bastasse, riguarda indirettamente una tecnologia diffusissima, Clearfield®, che è di proprietà di una multinazionale del settore chimico.

In breve, la sentenza dell’anno scrive una pagina importante del diritto sui brevetti vegetali, confermando che la tutela brevettuale si estende alle varietà essenzialmente derivate, anche se queste hanno, tra gli elementi distintivi, il carattere della resistenza a una sostenza chimica, come avviene nella varietà Sirio CL. Ciò significa che è sempre possibile selezionare ed iscrivere al Registro delle varietà vegetali, partendo da una varietà di riso già esistente, una nuova varietà caratterizzata da una tecnologia, ove tuttavia la nuova varietà abbia dei caratteri distintivi propri, oltre, naturalmente, alla resistenza indotta dalla tecnologia stessa. Al contrario, ove tale nuova varietà mantenga i caratteri essenziali della varietà originaria, non sarà possibile sfruttare commercialmente il nuovo seme senza il consenso del titolare del diritto brevettuale sulla varietà madre.

Capirete bene che in un areale in cui i risi CL occupano un abbondante trenta per cento della superficie investita, la questione non è di poco conto; posto, tra l’altro, che la nuova sentenza stabilisce un criterio per stabilire cosa significhi varietà “essenzialmente derivata” e quale sia il regime giuridico per la sua commerciabilità, in aderenza alla normativa brevettuale comunitaria e nazionale. Questo provvedimento giudiziario, dunque, segna un punto importante nella giurisprudenza, anche se, trovandoci in Italia e non negli Stati Uniti, ricordiamo che una sentenza non è legge. La decisione del giudice torinese tuttavia rappresenta anche per il nostro diritto un importante precedente, poiché cade su un terreno giuridicamente vergine come quello della privativa comunitaria che tutela le nuove cultivar.

Eccola qui, dunque, la sentenza dell’anno, che Risoitaliano.eu ha potuto analizzare, e in applicazione della quale oggi è stato pubblicato il dispositivo su due quotidiani nazionali. Il provvedimento completo – seguito da un accordo tra le parti, che ha evitato un ricorso in appello – consta di diciotto pagine, nelle quali il Tribunale di Torino Sezione Prima Civile – Tribunale delle Imprese affronta «la violazione dei diritti di privativa industriale facenti capo ad Almo s.p.a. sul seme Gladio (in forza del brevetto comunitario n. EU 5198 – 1998/1756)» attraverso «la costituzione, la riproduzione e la messa in commercio, l’immagazzinamento, la detenzione, l’esportazione del seme denominato Sirio CL» e accerta «che la varietà vegetale risicola denominata Sirio CL costituisce – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ce 2100/1994 – varietà essenzialmente derivata dalla varietà risicola Gladio della cui privativa comunitaria è titolare Almo s.p.a.», vietando quindi «a Sardo Piemontese Sementi Soc. Coop – Società Agricola (SA.PI.SE) di porre in essere qualsiasi attività che costituisca violazione del diritti di Almo s.p.a. e così – ai sensi dell’art. 13.2 del Regolamento Ce 2100/1994 e relativamente a SIRIO CL – ogni attività di: a) produzione o riproduzione (moltiplicazione); b) condizionamento ai fini di moltiplicazione; c) messa in vendita; d) vendita o altra commercializzazione; e) esportazione dalla Comunità; f) importazione nella Comunità; g) magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f)».

La sentenza è stata pubblicata il 14 maggio ed è stata seguita il 9 settembre da un accordo tra le parti che “salva” il Sirio CL. Questo secondo passaggio giuridico non modifica la decisione del giudice ma modifica l’applicazione del provvedimento: infatti, in base alla sentenza, Sirio CL non sarebbe stato più seminato né venduto se non fosse stato raggiunto un accordo economico tra Almo e Sapise, come invece è avvenuto. Che il Sirio CL non sarebbe scomparso dalle risaie italiane lo si era capito nelle scorse settimane visitando i campi sperimentali della Sapise: la cooperativa vercellese aveva inserito infatti la varietà contestata nel catalogo dei prodotti in vendita nella campagna 2016/2017 e l’intesa con Almo permetterà, ora, di tener fede a quest’impegno verso la clientela, come ci conferma la stessa Sapise. Anche alla Almo, la definizione transattiva è apparsa opportuna sia sotto il profilo dell’affermazione del principio di legittimità per cui si era fin dall’inizio battuta sia – secondo quanto abbiamo appreso – per dimostrare concretamente come si possa e si debba contribuire a mantenere i rapporti tra imprenditori del settore in un clima di leale e costruttiva collaborazione in vista di un comune interesse.

Sul piano tecnico e giuridico, questa sentenza sancisce la preminenza dei caratteri morfofisiologici ed agronomici della varietà capostipite rispetto ad una mutazione indotta che può rendere la nuova varietà resistente a determinate sostanze chimiche. Un dettaglio non da poco, anche nell’ambito dei rapporti di forza tra i breeder e le multinazionali del settore agrochimico. Non a caso, dunque, la definiamo “la sentenza” e non a caso la battaglia legale tra Almo e Sapise è durata sei lunghi anni. Al termine dei quali il Tribunale ha accolto la tesi della società Almo, rappresentata anche in questo caso dallo studio legale dell’Avv. Mario Tuccillo di Novara. Per addivenire a una decisione sono stati necessari, come detto, sei anni nonché il contributo di numerosi esperti, i quali hanno dovuto dirimere una serie infinita di questioni genetiche e giuridiche; ad esempio, era molto difficile stabilire in base a quali proprietà si dovesse stabilire l’essenziale derivazione tra le varietà e come si potesse decodificare questo stesso concetto alla luce della normativa vigente e della dottrina giuridica. Al termine di questo iter, il collegio giudicante si è convinto che «Sirio CL sia varietà essenzialmente derivata da Gladio nel senso indicato dall’art. 13 del regolamento Ce/2100/1994. In Sirio CL prevale infatti il materiale genetico del genitore Gladio rispetto a quello dell’altro genitore, (dall’analisi del Dna risulta che 21 marcatori su 25 sono ereditati da Gladio e solo 4 dall’altro genitore)». Soprattutto, secondo il collegio giudicante «Sirio riproduce le quattro caratteristiche genotipiche di Gladio (tipo di granello; durata del ciclo vegetativo; capacità produttiva; qualità del riso ottenuto, ovvero resa alla lavorazione industriale) che non ha ereditato dall’altro genitore Clearfield. Le poche differenze riscontrate, inoltre, non sono rilevanti atteso che o derivano dal parentale Clearfield (resistenza agli erbicidi) o che comunque, oltre che poche, non impattano sulla conformità del prodotto Sapise ai caratteri risultanti dal genotipo o dalla combinazione del genotipi della varietà di Almo». Naturalmente, questa sentenza offre la possibilità di discussioni e approfondimenti di grande interesse per il nostro settore: Risoitaliano.eu è disponibile a pubblicare, oltre ai commenti delle parti citate, che sono già state interpellate, anche quelli di ricercatori e agricoltori che vogliano cimentarsi sul tema dell’essenziale derivazione. (27.09.2015)

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