La nuova condizionali prevede degli obblighi tra cui le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA). (Avviso) Esaminiamo nel dettaglio BCAA7 – Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse. LEGGI L’ARTICOLO SPECIALE DELLO SPECIALE CONDIZIONALITA’.
SI APPLICA A
Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.
Sono esenti:
- seminativi utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o costituiti da terreni lasciati a riposo o investiti a colture di leguminose o sottoposti a combinazione di tali tipi di impieghi;
- superficie agricola ammissibile costituita per più del 75% da prato permanente utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo o sottoposti a combinazione di tali tipi di impieghi;
- colture sommerse;
- aziende con superficie a seminativo fino ai 10 ettari;
- colture certificate BIO o coltivate secondo i disciplinari della produzione integrata i (obbligo adesione a Sistema di Qualità nazionale della Produzione Integrata).
IN COSA CONSISTE
Prevedere una rotazione che consista nel cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (ad eccezione di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). L’assortimento di colture è inteso come cambio di genere botanico. Pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale spelta, farro). Sono ammesse le colture secondarie, purché vengano portate a completamento del ciclo produttivo e coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali (almeno 90 giorni).
DEROGHE
Nel 2023 la BCAA7 si applica solo ai beneficiari che richiedono Ecoschemi o SRA rispetto ai quali la presente BCAA risulti pertinente come stabilito nel PSP.
Sui seminativi ricadenti nelle zone montane una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi. Ciò è possibile solo se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:
- terreno coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalate alla coltura principale, colture sottochioma, colture intercalari invernali) ogni anno dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell’anno successivo
- oppure ogni anno, deve essere garantito un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie a seminativo in modo da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali.
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