La nuova normativa sulle cisterne di gasolio agricolo, effettiva dal 5 gennaio per Decreto Ministeriale del 22.11.2017, impone alle aziende agricole di recepire le novità introdotte, con conseguenti spese che pesano soprattutto su coloro che si erano adeguati già di recente alle ultime disposizioni in materia. La messa a norma delle cisterne non potrà essere rimandata a lungo dagli agricoltori, anche considerando che da quest’anno le loro cisterne verranno inserite nei rispettivi fascicoli aziendali dai CAA. Eludere i controlli non sarà teoricamente possibile e, come sostiene il Dott. Francesco Borra Responsabile Tecnico dell’Ufficio Tecnico- Economico di Confagricoltura Milano-Lodi-Monza «senza l’adeguamento, sarà sempre più complicato per le aziende agricole accedere alla fornitura di gasolio agevolato». Il mondo agricolo, nel recepire questa nuova normativa dovrà quindi fronteggiare il cambiamento.
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«Le difficoltà legate all’adeguamento di questa nuova norma sono di vario genere e arrivano in un periodo in cui l’agricoltura è già in affanno, considerata com’è l’ultimo anello di una catena» spiega Amedeo Cattaneo, titolare dell’Azienda Agricola Paradiso di S. Zenone al Lambro (MI), Vice Presidente della Confagricoltura provinciale di Milano-Lodi-Monza e Presidente della FIIAF (Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare), interpellato sull’argomento. «Intanto, dover comprare una nuova cisterna può costare circa 2500 euro, forse anche 2800, ma è una spesa a cui bisogna aggiungere quella dello smaltimento della cisterna vecchia, di cui si occupano ditte specializzate nel ritiro dei rifiuti speciali. L’alternativa, se si vuole mantenere una cisterna a parete singola, è allestire un nuovo contenitore della volumetria del 110 % maggiore rispetto alle dimensioni della cisterna, e anche questo comporta un costo e un impegno. Il rispetto delle distanze della cisterna da altre costruzioni ed edifici è un ulteriore aspetto delicato, perché una cisterna che si trova all’aperto, isolata, invece che all’interno di un capannone chiuso, è molto più suscettibile ai furti di gasolio agricolo, fenomeno che negli ultimi anni si è inasprito».
Alcuni agricoltori si erano adeguati di recente alle ultime disposizioni emanate in materia di cisterne, ma a quanto pare a distanza di pochi anni dovranno nuovamente aggiornarsi. Finora tra le misure preventive ritenute idonee a scongiurare il pericolo di fuoriuscita dei prodotti e di incendi in queste aziende si praticavano il riempimento solo parziale della cisterna e il suo svuotamento totale in previsione di periodi di assenza di chi usa i trattori. Il rifornimento del gasolio agricolo agevolato negli ultimi tempi è divenuto più macchinoso per motivi burocratici, e spesso l’agricoltore si trova a finirlo e ad attendere più tempo per l’arrivo del nuovo. Le cisterne si svuotano quindi più di frequente. Probabilmente sarà necessario dare tempo a tutti gli agricoltori per assimilare la notizia della nuova normativa e per iniziare a fare le loro scelte per la messa a norma. Autore: Sara Petrucci, dottore agronomo
LA NUOVA NORMATIVA SULLE CISTERNE DI GASOLIO
Il Decreto Ministeriale del 22.11.2017 impone che il contenitore-distributore di gasolio abbia parete doppia o in alternativa singola purché provvista di un bacino di contenimento del 110 % del suo volume. I contenitori-distributori dovranno essere posizionati in aree sgombre e di ampiezza superiore o uguale a 3 metri e che dovranno essere rispettate determinate distanze dalle altre strutture: 5 metri da altri fabbricati contenenti materiali combustibili non soggetti alla prevenzione incendi, 10 metri da edifici abitativi o da depositi soggetti a prevenzione incendi, 15 metri da linee ferroviarie e tramviarie, 6 metri da linee elettriche. Inoltre, bisognerà apporre:
– la targa identificativa riportante nome e indirizzo del costruttore, numero di matricola, materiale di costruzione, capacità e spessore, pressione di collaudo e gli estremi dell’atto di approvazione (a cura del costruttore);
– la cartellonistica esplicativa
– almeno due estintori antincendio portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B (tipicamente da 6kg) e, nel caso in cui la capacità complessiva del deposito sia almeno di 6m3, un terzo estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3.