In seguito alla presentazione delle proposte legislative della Commissione europea, avvenuta il 1° giugno 2018, dopo tre anni di trattative, il 25 giugno 2021, i colegislatori hanno raggiunto un accordo sui principali elementi dei tre regolamenti sulla riforma (PAC) (Piani strategici, Organizzazione comune dei mercati e Orizzontale), che partirà dal 2023 fino al 2027. (AVVISO)
Nel corso della riunione di Consiglio del 28 giugno, i ministri dell’agricoltura hanno accettato l’accordo raggiunto tra i negoziatori quale compromesso equilibrato sulle principali questioni rimaste in sospeso. Ma hanno evidenziato una serie di aree che dovrebbero essere oggetto di ulteriore considerazione a livello tecnico.
Considerando che ci sono ancora diversi elementi che rimangono da stabilizzare, dopo il confronto interistituzionale tra le posizioni dei Colegislatori, i lavori proseguiranno per definire i dettagli tecnici dei tre regolamenti PAC Gli incontri continueranno a luglio e, probabilmente, anche all’inizio di settembre, in modo da poter finalizzare tutti i testi entro la fine di tale mese.
Solo dopo aver completato tale lavoro tecnico congiuntamente alla verifica giuridica-legislativa, i nuovi testi legislativi potranno essere sottoposti all’approvazione formale del Parlamento (prima in Comagri e poi dalla Plenaria) e del Consiglio dell’Unione europea.
In seguito alla definitiva approvazione dei nuovi atti legislativi, gli Stati membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 per presentare l loro progetti di Piani strategico nazionale da sottoporre all’approvazione della Commissione europea.
La Commissione avrà quindi sei mesi di tempo per valutare e approvare i piani, affinché possano entrare in vigore all’inizio del 2023.
Quindi ad oggi (momento della pubblicazione) non esiste ancora un testo giuridico definitivo con tutti gli elementi di dettaglio dell’accordo recentemente raggiunto.
La descrizione di seguito riportata rappresenta una sintesi dei principali elementi dell’accordo interistituzionale redatta sulla base della composizione dei compromessi sui principali elementi oggetto di divergenza tra i Colegislatori (Consiglio e Parlamento europeo) e la Commissione europea.
Tali elementi, pertanto, non possono essere considerati come definitivi in quanto devono essere ancora sottoposti alla verifica tecnico-giuridica precedentemente descritta.
Condizionalità rafforzata
La condizionalità si applica a tutti i beneficiari che ricevono pagamenti diretti e agli interventi di sviluppo rurale per gli impegni agro-clima-ambiente, i vincoli naturali e gli svantaggi territoriali specifici. L’allegato III comprende quindi i requisiti minimi esistenti nell’ambito del regolamento sui pagamenti diretti con le misure previste per il greening (condizionalità rafforzata).
Le nuove misure ambientali previste nel 1° pilastro (regime ecologico) dovrebbero mirare alle pratiche agricole o ai dispositivi certificati a vantaggio dell’ambiente per soddisfare le esigenze nazionali o regionali.
In merito alle BCAA (buone condizioni agronomiche e ambientali) sono nove le pratiche obbligatorie, due in più rispetto all’attuale normativa, che gli agricoltori sono obbligati a rispettare per ottenere i pagamenti nell’ambito degli interventi della PAC. Sono previsti requisiti addizionali a condizione che siano non discriminatori, proporzionati e corrispondenti alle esigenze individuate. Le norme dovranno stabilire un sistema di sanzioni amministrative efficace e proporzionato da includere nel piano strategico della PAC.
Lo Strumento di sostenibilità per i nutrienti sarà gestito nei servizi di consulenza.
In sintesi:
BCAA 2 – Protezione delle zone umide e delle torbiere
Gli Stati membri possono prevedere nei loro piani strategici che tale BCAA sia applicabili solo a partire dall’anno di domanda 2024 o 2025. In tali casi, gli Stati membri devono dimostrare che tale esigenza sia necessaria per l’istituzione di un sistema di gestione con una pianificazione dettagliata.
Gli Stati membri, quando stabiliscono gli standard per BCAA 2, assicurano che sul terreno interessato possa essere mantenuta un’attività agricola atta a qualificare il terreno come superficie agricola.
BCAA 4 – Realizzazione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Le fasce tampone BCAA lungo i corsi d’acqua devono, come regola generale e nel rispetto del diritto dell’Unione, devono rispettare una larghezza minima di 3 m senza utilizzare pesticidi e fertilizzanti.
Nelle aree con importanti canali di drenaggio e irrigazione, gli Stati membri possono adeguare, se debitamente giustificato per tali aree, la larghezza minima in base alle specifiche circostanze locali.
BCAA 7 – Copertura minima del suolo per evitare la non copertura nei periodi più sensibili
In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono adeguare nelle regioni interessate le norme minime per tener conto del breve periodo di crescita vegetativa a causa di un lungo periodo invernale e dalla sua influenza negativa su tale crescita.
BCAA 8 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse (riso)
La rotazione consiste in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (salvo in caso di colture pluriennali, graminacee e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo), comprese le colture secondarie opportunamente gestite.
Sulla base della diversità dei metodi di coltivazione e delle condizioni agro-climatiche, gli Stati membri possono autorizzare nelle regioni interessate altre pratiche di rotazione con le colture leguminose o con la diversificazione delle colture, volte a migliorare e preservare il potenziale del suolo in linea con gli obiettivi della presente BCAA.
Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo della rotazione:
- a) se più del 75 % dei seminativi è utilizzato per la produzione di graminacee o altre piante erbacee da foraggio, a superfici non coltivate o utilizzate per la coltivazione di leguminose o soggetto a una combinazione di tali usi;
- b) se più del 75 % della superficie agricola ammissibile è costituito da prati permanenti, è utilizzato per la produzione di graminacee o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte il ciclo colturale, o è soggetto a una combinazione di tali usi; o
- (c) con una superficie a seminativo fino a 10 ettari.
Gli Stati membri possono introdurre un limite massimo di superficie coperta da una singola coltura per evitare grandi superfici a monocoltura. Gli agricoltori che producono con metodo biologico certificato saranno considerati conformi a questo standard BCAA (ipso facto).
BCAA 9 – Quota minima della superficie agricola dedicata a superfici o a caratteristiche non produttive
Una quota minima di almeno il 4% della superficie a seminativi dell’azienda agricola deve essere dedicata a superfici e caratteristiche non produttive, compresi i terreni lasciati a riposo.
Se un agricoltore, nell’ambito di un eco-schema, si impegna a destinare almeno il 7% della superficie a seminativi e caratteristiche non produttive, compresi i terreni lasciati a riposo, la quota considerata ai fini della presente BCAA è limitato al 3% e la quota restante del 4% sarà finanziata con un aiuto addizionale dall’eco-schema.
Se la quota del 7% della superficie a seminativi include colture intercalari o azotofissatrici, la superficie minima ai fini BCAA può essere limitata al 3% costituita da terreni a riposo o con caratteristiche non produttive, e sulla quota restante del 4% (produttiva) non potranno essere utilizzati prodotti fitosanitari. Gli Stati membri devono utilizzare il fattore di ponderazione 0,3 per il calcolo della superficie a colture intercalari.
Per conservazione delle caratteristiche del paesaggio si intende: divieto di tagliare siepi e alberi durante la stagione riproduttiva e di allevamento degli uccelli. Viene inoltre prevista come opzione anche alcune misure per evitare lo sviluppo di specie vegetali invasive.
Gli agricoltori potranno essere esentati dall’obbligo della BCAA9:
- a) se più del 75 % dei seminativi è utilizzato per la produzione di graminacee o altre piante erbacee da foraggio, superfici non coltivate o utilizzate per la coltivazione di leguminose o soggette a una combinazione di tali usi;
- b) se più del 75 % della superficie agricola ammissibile è costituito da prati permanenti, utilizzata per la produzione di graminacee o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte il ciclo colturale, o oggetto a una combinazione di tali usi; o
- (c) con una superficie a seminativo inferiore a 10 ettari.
Gli Stati membri con oltre il 50 % della loro superficie totale coperta da foreste possono esentare dall’obbligo per tale BCAA9 le aziende situate in aree designate da tali Stati membri come aree soggette a vincoli naturali.
Con l’accordo sono previsti requisiti addizionali a condizione che siano non discriminatori, proporzionati e corrispondenti alle esigenze individuate. Le norme dovranno stabilire un sistema di sanzioni amministrative efficace e proporzionato da includere nel piano strategico della PAC. Lo Strumento di sostenibilità per i nutrienti sarà gestito nei servizi di consulenza. Autore: Paolo Magaraggia, Coldiretti