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LA CONDIZIONALITÀ IN RISICOLTURA

da | 27 Apr 2018 | NEWS, Uncategorized

Prezzi riso
Sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile scorso è pubblicato il decreto sulla condizionalità del 18 gennaio 2018 con il quale vengono disciplinati il regime di condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti Pac  e dei contributi dei programmi di sviluppo rurale.

La Condizionalità si è inserita in agricoltura ormai da anni, portando agli occhi degli imprenditori un insieme di NORME, definite Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.) e di ATTI, chiamati Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.). I settori, che racchiudono questo insieme di regole, sono quelli definiti dall’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed elencati all’articolo 64 del regolamento (UE) n. 809/2014:
1 Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno:
– Tema Acque
– Tema Suolo e stock di carbonio
– Tema Biodiversità
– Tema Livello minimo di mantenimento dei paesaggi
2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante:
– Tema Sicurezza alimentare
– Tema Identificazione e registrazione degli animali
– Tema Malattie degli animali
– Tema Prodotti fitosanitari
3 Igiene e benessere degli animali
– Tema Benessere degli animali
4 Mantenimento dei pascoli permanenti

Per quel che riguarda strettamente la risicoltura, non sono molte le direttive che inseriscono nuovi obblighi nella gestione del comparto aziendale,  vengono per lo più regolamentate la gestione e lo stoccaggio di fertilizzanti, diserbanti e carburanti e il mantenimento dei documenti di attestazione dell’utilizzo dei fitofarmaci (quaderno di campagna), in particolare analizzando il documento notiamo i riferimenti a questi obblighi pratici:

CGO10 – prodotti fitosanitari

Qualora sia presente in azienda un prodotto fitosanitario acquistato vi è l’obbligo di avere, oltre alle fatture di acquisto, i moduli di acquisto e questa documentazione deve essere tenuta per i successivi 3 anni dalla data di utilizzo del prodotto indicata nel registro dei trattamenti. I controlli andranno a verificare anche la presenza dei registri relativi alle due campagne precedenti.

CGO04-Sicurezza alimentare

Produzioni vegetali-Impegni a carico dell’azienda:

  1. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei  prodotti fitosanitari riportate nell’allegato VI.1 al D.M del 22 gennaio2014.
  2. Assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma.
  3. Tenere opportuna registrazione di: ogni uso di prodotti fitosanitari; i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
  4. Curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione.

Vi sono poi altre direttive che potrebbero riferirsi all’attività risicola, ma appaiono come criteri già adottati da tempo in questi comparti aziendali senza la necessità di obblighi, ad esempio il BCAA2 (rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione) o BCAA5 (gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione).

Non essendo, dunque, strutture agricole molto soggette alle norme di condizionalità, ad oggi, i rilievi effettuati in aziende risicole non sono stati molti, ma la situazione riscontrata dagli enti,  che hanno eseguito i controlli in altri tipi di imprese,  ha richiesto un intervento delle istituzioni al fine di inasprire le sanzioni, alla ricerca di una maggior recezione e attuazione delle richieste da parte degli operatori. In questo senso è stato pubblicato il 6 aprile 2018, sulla Gazzetta Ufficiale, un documento rappresentativo del decreto legge del 18 gennaio 2018 che lavora proprio in questa direzione. L ‘inadempienza per negligenza comporta, in seguito al suddetto decreto, una riduzione dei pagamenti spettanti al beneficiario  pari massimo al 5%, tale percentuale è aumentata al 15% in caso di reiterazione. I casi di inadempienza giudicati di minore valore, data la loro limitata rilevanza della gravità, portata e durata (con un metro di giudizio che appare, in alcune circostanze, poco chiaro), non determinano riduzioni o esclusioni. Al beneficiario sarà segnalato l’obbligo di prevedere misure correttive. Qualora in un controllo successivo (entro i tre anni consecutivi) si riscontri la non applicazione delle misure correttive, e quindi il mancato risanamento dell’inadempienza, si applicano riduzioni con effetto retroattivo e l’infrazione si considera reiterata, con aumento della percentuale di decurtazione. Se l’inadempienza è stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, la riduzione da applicare all’importo complessivo è pari al 20%. In ogni caso l’ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l’importo spettante al beneficiario. In caso di inadempienza intenzionale estrema (ripetizione di una o più infrazioni intenzionali) in termini di portata, gravità o durata, il beneficiario nell’anno successivo, oltre alla sanzione, è escluso da tutti i pagamenti.

Analizzando il documento appare leggermente controverso il metodo e i criteri con cui vengono assegnate le sanzioni, sia riguardo il giudizio delle inadempienze, in particolare sulla distinzione tra quelle di minor valore e le altre, sia circa l’effettuazione dei controlli. Questi ultimi sono stati appaltati a diversi enti privati, che, quindi, potrebbero avere metri di giudizio e modalità d’azione differenti, i quali forniscono il resoconto agli organismi pagatori che sono incaricati di attuare le decurtazione relative.

Queste penalizzazioni si applicano a:

  • pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 (domanda unica);
  • premi annuali previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (misura 8.2 – PSR 2014-2020);
  • premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (misure 10,11,12,13 PSR 2014-2020);
  • premi annuali previsti dall’articolo 36 lettera a) punto iv) “Pagamenti agroambientali” del regolamento CE n. 1698/2005 (misura 214 – PSR 2017-2013);
  • premi annuali previsti dall’articolo 36 lettera b) punto i) “Imboschimento di terreni agricoli” del regolamento CE n. 1698/2005 (misura 221 – PSR 2017-2013).

Domani pubblicheremo i pareri dei risicoltori sul nuovo decreto relativo alla condizionalità. Autore: Ezio Bosso

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