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JOBS ACT E LAVORO ACCESSORIO

da | 3 Nov 2015 | Norme e tributi

confagricolturaIl D. Lgs. 81/2015, ha introdotto molte novità in materia di lavoro accessorio, ma anche confermato parte della disciplina previgente nel settore agricolo. Vediamo innanzitutto ciò che è stato mantenuto: 1) l’obbligo di utilizzare, per le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito dei lavori agricoli di carattere stagionale, solo pensionati o giovani non ancora venticinquenni se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi, limitatamente ai periodi di interruzione scolastica, ovvero se iscritti all’università, in qualsiasi periodo dell’anno; 2) il limite economico, per ogni imprenditore, di 7.000 euro netti per ciascun prestatore per anno civile. Fra le novità introdotte dal provvedimento – spiega Confagricoltura – si registrano: 1. la possibilità per le aziende agricole di ricorrere a persone che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, in tal caso con il limite economico di 3.000 euro l’anno; 2. l’acquisto dei voucher può avvenire esclusivamente in modalità telematica per i committenti imprenditori e professionisti, mentre i committenti non imprenditori e non professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni lavoro presso le rivendite autorizzate, ivi compresi gli uffici postali. L’acquisto telematico dei buoni, può avvenire con procedura Inps (c.d. voucher telematico), dai tabaccai convenzionati Inps, tramite internet Banking Intesa San Paolo, ovvero tramite banche popolari abilitate; 3. i carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, avranno un valore nominale, per il settore agricolo, pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata stabilita dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 4. i committenti imprenditori, anche agricoli e professionisti, prima dell’inizio della prestazione, hanno l’obbligo di comunicare, tramite sms o posta elettronica, alla Direzione Territoriale del Lavoro, i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore a 30 giorni. (03.11.2015)

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