Con la risposta n. 23 a un’apposita istanza di interpello del 04/10/2018, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire l’applicazione dell’IRAP per alcune attività connesse agricole ex art. 2135, c. 3 del c.c.. I soggetti che esercitano un’attività agricola, ai sensi dell’art. 32 TUIR, non sono più tenuti, a partire dal 2016, al versamento del tributo ad eccezione delle attività di agriturismo, allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e delle altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR, per le quali l’imposta si applica con l’aliquota ordinaria. Tra queste rientrano quelle riguardanti la fornitura di beni o servizi con risorse o attrezzature dell’azienda agricola normalmente impiegate nell’attività agricola principale, per le quali è prevista la determinazione del reddito in misura forfettaria pari al 25 per cento dell’ammontare dei corrispettivi ai fini IVA.
Con l’interpello, in modo particolare, è stato richiesto all’Agenzia come trattare ai fini IRAP le attività occasionali di prestazioni di servizi consistenti nella sgombero della neve da parte dell’agricoltore (allevatore di bovini) che attrezza il trattore agricolo a tale fine, e, considerata l’ulteriore attività svolta di “alloggio connesse alle aziende agricole” ovvero di agriturismo in regime forfettario, si chiedono chiarimenti sulle modalità di applicazione della deduzione, ex art. 11, comma 4 bis, del predetto decreto legislativo n. 446/97, cioè della deduzione maggiorata, ai sensi della lettera d-bis) dello stesso comma 4 bis, pari a 13.000 euro prevista per le attività la cui base imponibile non sia superiore a 180.759,91 euro.
L’Agenzia, in risposta al primo quesito, ritiene comunque dovuta l’IRAP per le prestazioni di sgombero della neve svolte mediante l’utilizzo del trattore normalmente impiegato nell’esercizio dell’attività agricola, “sorvolando” sull’occasionalità delle stesse, come rappresentate dal contribuente, in quanto comunque risulterebbero attratte nell’ambito dell’operatività dell’art. 56 bis del TUIR, e pertanto soggette al tributo.
Per quanto riguarda la deduzione forfettaria di cui all’articolo 4-bis dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/97, si conclude per l’applicabilità della deduzione nella misura maggiorata, di cui alla lettera d-bis, atteso, il contemporaneo svolgimento di attività agricole e di attività diverse produttive di reddito d’impresa.
Il documento di prassi, inoltre, coglie l’occasione per ribadire quanto già precisato con la Ris. n. 93/2017 in ordine alla determinazione della base imponibile per le predette attività soggette all’imposta, che, relativamente alle attività agricole connesse ai sensi dell’art. 56-bis del TUIR, va calcolata, per I soggetti che si avvalgono della facoltà di determinare forfettariamente l’imposta, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97, compilando l’apposita sezione del modello IRAP (sezione III dei quadri IQ, IP e IE e sezione V del quadro IC) riportando l’intero ammontare del reddito d’impresa determinato forfettariamente nonché la quota imponibile degli altri componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione (retribuzioni, compensi, altre somme e interessi passivi), ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili alle attività imponibili e l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi, mentre per l’attività di agriturismo la determinazione del valore della produzione va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 633/72. Autore: Luciano Pellegrini