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INDICA CAMBOGIANO A DAZIO ZERO?

da | 10 Lug 2021 | NEWS

Cambogia

Il forum europeo del riso del 24 giugno ha fatto un bilancio sulla clausola di salvaguardia sul riso importato da Cambogia e Myanmar, sostenendo che, entrata in vigore il 18 gennaio 2019, ha avuto successo perché ha limitato le importazioni da Cambogia e Myanmar, ma la sua applicazione si è rilevata «estremamente complessa, piuttosto artificiosa, altamente imprevedibile, e, quindi, aperta a ricorsi legali». Il forum chiede perciò alla Commissione di modificare la normativa affinché la clausola di salvaguardia sia di più facile ed immediata applicazione, anche nel caso in cui le importazioni causino o rischino di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione europea, intesi non solo come soggetti economici appartenenti all’industria di trasformazione ma anche come appartenenti al comparto agricolo.  (AVVISO)

Escluso il ricorso all’automatismo previsto dalla normativa per altri prodotti, si chiede, anche in vista della scadenza della clausola che è fissata per il gennaio prossimo, «l’istituzione di una salvaguardia più adeguata alle specifiche condizioni di mercato, rivedendo il regolamento n. 978/2012 che disciplina il sistema di preferenze tariffarie generalizzate in modo che:

  •  l’applicazione delle misure di salvaguardia generale (articolo 22) sia facile, veloce e prenda in considerazione anche le gravi difficoltà degli agricoltori;
  •  un meccanismo automatico di salvaguardia che ripristini le tariffe possa essere valutato alla luce delle considerazioni che potranno emergere dallo studio in atto da parte della società BKP con l’adozione di un sistema di immediata applicazione, valido per l’effettiva tutela della filiera e tale da non creare un effetto distorsivo per il mercato del riso, attualmente determinato applicando l’articolo 29. Si impone un’adeguata riflessione sul meccanismo e sui rimedi necessari per garantire un adeguato equilibrio tra la produzione europea e le importazioni nell’Ue.

Il forum è molto preoccupato per la scadenza della clausola e soprattutto per il fatto che il riso di tipo Indica non è stato incluso nell’elenco dei prodotti cambogiani riassoggettati a dazio nell’ambito del regolamento (reg UE n.2020/550) che ha previsto la revoca delle agevolazioni tariffarie in conseguenza del mancato rispetto dei diritti umani da parte delle autorità di questo Paese. «Nei documenti preparatori del regolamento di cui sopra, gli uffici della Commissione avevano specificato che la mancata inclusione del riso Indica all’interno del provvedimento era stata prevista perché per il riso di origine cambogiana era già stata adottata la clausola di salvaguardia. A ragion di logica, dunque, in mancanza di una proroga o nuova clausola di salvaguardia, il riso, dopo il 17 gennaio 2022, “dovrà” obbligatoriamente essere inserito all’interno del regolamento (UE) n.2020/550 e, prima di tale periodo, dovrà essere attivato l’iter necessario per consentire l’efficacia della misura già dal 18 gennaio 2022, se non prorogata. Pertanto, la Commissione dovrà attivare, prima del 18 gennaio 2022, l’iter necessario per includere il riso nell’elenco dei prodotti; riassoggettati a dazio a seguito della revoca temporanea delle concessioni EBA alla Cambogia (reg. UE n.2020/550) a causa della violazione dei diritti umani in tale Paese».

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