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IL TESTO DELLA CONDIZIONALITA’ LOMBARDA

da | 16 Apr 2015 | NEWS, Norme e tributi

SRA

regionelombSono stati pubblicati i criteri di gestione obbligatori e le Buone condizioni agronomiche ed ambientali, cosiddette regole di “condizionalità” per l’anno 2015, approvate nei giorni scorsi dalla Giunta regionale della Lombardia. Impongono agli agricoltori che ricevono gli aiuti comunitari il rispetto di alcune condizioni in materia di protezione ambientale, sanità pubblica, biodiversità, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e regole per l’uso sostenibile dei terreni agricoli (le buone condizioni agronomiche e ambientali), pena la riduzione o l’annullamento degli aiuti finanziari. Diciamo subito che non differiscono molto da quelle già in essere e obbligatorie negli anni passati. Tra i numerosissimi  impegni, obblighi e divieti cui è sottoposta l’attività agricola  conviene tuttavia ricordarne alcuni alle aziende risicole:la tenuta di un registro delle fertilizzazioni (sia con concimi organici che minerali), che consenta di verificare il rispetto dei limiti massimi di azoto somministrabile (MAS), contenuti nella comunicazione gestione nitrati (POA/POAs o PUA/PUAs quando previsti); il rispetto degli obblighi relativi alla protezione delle acque superficili e profonde da eventuali inquinanti (in particolare per quanto riguarda lo stoccaggio di carburanti e lubrificanti, il deposito temporaneo di rifiuti, la gestione del magazzino dei prodotti fitosanitari); la tenuta del registro dei trattamenti, da conservare per tre anni come prescritto dal d.l.vo 150/12 (c.d. “quaderno di campagna”) che deve riportare: 1) elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria; 2) prodotto fitosanitario utilizzato e quantità; 3) superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; 4) avversità per la quale si è reso necessario il trattamento; 5) registrazione dell’insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.). Per le aziende in zone Natura 2000 (SIC e ZPS) va ricordato che: a) è vietata l’irrorazione aerea (comunque vietata anche altrove); b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione; c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS; d) nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09 l’impianto e il reimpianto di pioppeti è soggetto alle procedura di presentazione all’ente gestore e autorizzazione del progetto di gestione stabilito dalla DGR 9275/09 e deve esser a questa conforme. Il regime di condizionalità attualmente vigente è istituito dal regolamento UE 1306/2013 di riforma della politica agricola comunitaria. Tale regime si applica, ai beneficiari dei pagamenti diretti, ai beneficiari di alcune misure del programma di sviluppo rurale 2014-2020 e del Psr 2007-13, ai beneficiari di programmi di ristrutturazione e riconversione vigneti e vendemmia verde nonché dei premi di estirpazione dei vigneti (Ocm Vino). Per scaricare i criteri approvati clicca QUI.(15.04.15)

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