«I dazi della tariffa doganale comune sono ripristinati in via temporanea sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania (…). Il dazio applicabile in Europa per tonnellata del prodotto è pari a 175 per il primo anno, a 150 per il secondo anno e a 125 per il terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (…) Le importazioni dei prodotti già avviati verso l’Unione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono soggette al dazio, purché la destinazione di tali prodotti non possa essere modificata». Sono le righe che aspettavamo di leggere nel lontano 2019, ma il regolamento che determina l’adozione della clausola di salvaguardia ripercorre tutto l’iter della vicenda e merita un’attenta lettura: SCARICA IL REGOLAMENTO DELLA CLAUSOLA.
Oggi, ultimo anno di validità della Clausola possiamo affermare che:
-i tentativi di ricorso della Cambogia, iniziati nel 2019, non hanno avuto risultati concreti, essendo basati su errori formali ma non sostanziali, che non si sono dimostrati abbastanza da mettere in discussione il provvedimento;
-sarà difficile che queste misure vengano prorogate, anche se la proroga è prevista nel regolamento, vista l’attuale condizione sul mercato del settore dei lunghi B(causata anche da dinamiche di mercato scaturite dalla pandemia) che non fornisce le premesse per ulteriori misure protettive.