A partire dal 1° gennaio 2018, tutte le buste, anche i sacchetti leggeri e ultraleggeri, compresi quelli che si usano per pesare la frutta e la verdura, i prodotti di gastronomia e panetteria, devono essere biodegradabili e compostabili, oppure, qualora siano formate in materiale ultraleggero (spessore della singola parete inferiore a 15 micron) contenere un quantitativo minimo di materia prima (plastica) rinnovabile non inferiore al 40%. La prescrizione – sottolinea la Cia Lombardia – deriva dalla legge 123/2017 che recepisce la Direttiva Europea 720 del 2015. La nuova normativa riguarda tutti i soggetti, compresi i produttori agricoli, tenuti all’obbligo di emettere fattura o scontrino fiscale. Gli agricoltori esonerati ai fini Iva, in caso di vendita al consumatore finale, non hanno alcun obbligo, mentre in caso di vendita a partita Iva, la quantità e il prezzo delle borse va annotato distintamente in autofattura. Le borse di plastica in materiale ultraleggero, comunque, non possono essere distribuite a titolo gratuito. Il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite. Il mancato rispetto della nuova normativa comporterà l’applicazione di pesanti sanzioni da 2.500 euro a 25.000 euro e fino a 100.000 euro se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure se il valore delle buste fuori legge è superiore al 10% del fatturato del trasgressore. Sono liberamente utilizzabili sacchetti di carta, retine o cassette di legno. La legge 123/2017 che dettaglia le nuove prescrizioni in materia di sacchetti biodegradabili è consultabile al link http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17G00139/sg
Autore: Luciano Pellegrini