Giovedì 8 maggio 2014, dopo quelle di Novara e Pavia, anche la Camera di Commercio di Vercelli (nella foto piccola, la borsa risi di piazza Zumaglini e in quella grande l’interno della sala contrattazioni) ha approvato il nuovo contratto tipo per la compravendita di risone, che a questo punto risulta comune alle tre Province che producono oltre il 90% del riso italiano. Rispetto al passato, vi sono alcune novità di rilievo per il mercato del risone italiano:
- In ottemperanza all’art. 62 del decreto “salva Italia” emesso come primo atto del governo Monti, che ha dovuto essere precisato successivamente da ben tre circolari applicative, è richiesta sul contratto l’apposizione della firma, o manifestazione di volontà equipollente, di entrambi i contraenti. Finora, erano considerate sufficienti le firme dell’acquirente e del mediatore. In questo modo anche il venditore avrà traccia scritta di tutte le condizioni contrattuali: termini di pagamento, qualità della merce, termini di ritiro, cose che finora a volte gli erano comunicate solo a voce in modo sommario. I mediatori si sono opposti fermamente a questa novità, per quanto se una contestazione giungesse in tribunale anche questa categoria dovrebbe pagare le salatissime multe previste dalla legge.
- Sono state precisate meglio le modalità per i risarcimenti dovuti a mancate od insufficienti consegne o ritiri, definendo le tolleranze massime ammesse per le consegne normali o di quelle con la clausola “fine magazzino”. Questo ad evitare il malcostume di alcuni nel ritirare o consegnare quantitativi ridotti nel caso di variazioni di prezzo intervenute tra il momento del contratto e quello della consegna. E’ prevista la possibilità di compravendita sostitutiva, con le differenze a carico del contraente inadempiente.
- Data la sempre maggiore attenzione dei consumatori ai residui di fitofarmaci o metalli tossici (arsenico e cadmio in primis), si sono precisate le responsabilità contrattuali, peraltro già previste dal codice civile. Si sono separati i difetti palesi (resa, difetti) facilmente determinabili all’arrivo in riseria, per i quali vale il limite temporale della contestazione di due giorni lavorativi, dopo i quali la merce non è più contestabile, dai difetti occulti, che richiedono analisi di un laboratorio specializzato. Per queste, valgono i limiti previsti dal c.c.: un anno dalla consegna, sette giorni dalla scoperta del difetto.
- In funzione di questo, sono state aumentate le dimensioni del campione a 1.000 grammi, per poter disporre di materiale sufficiente a ripetere le analisi in casi dubbi (le analisi di inquinanti riguardano parti per miliardo, quindi se vicine ai limiti vanno replicate per sicurezza). Se prima si consegnavano due campioni al compratore ed uno al venditore, oggi si richiedono due campioni a testa. Se infatti il venditore aprisse una delle buste per accertare la contestazione su vizi palesi, sarebbe poi sprovvisto di prove nel caso di una successiva contestazione per vizi occulti. In quest’ottica, la conservazione dei campioni per un anno dalla consegna è di vitale importanza per definire le responsabilità nel caso fossero trovati, ad una analisi effettuata in un negozio di distribuzione al consumo, inquinanti fuori norma. Si è anche inserita una norma riguardante la tipologia dell’involucro del campione, che è richiesto di tipo che impedisca le contraffazioni (in passato, alcuni usavano buste di carta chiuse con due punti metallici di pinzatrice da ufficio, facilmente manomissibili). Inoltre sono stati modificati i limiti di valutazione e di ritirabilità dei difetti palesi, per adeguarli alle norme meno stringenti stabilite a partire dal decreto MIPAAF sulle varietà del 2013
- La presenza di insetti vivi o per cattivi odori (fermentato od ammuffito) danno al vettore la facoltà di rifiutare la merce nel luogo di consegna. A garanzia che detta facoltà non venga esercitata arbitrariamente nel caso di cali di mercato, il campionamento è comunque obbligatorio, anche senza caricare, per cui il venditore ha un campione firmato da utilizzare in eventuale arbitrato.
- Nessuna novità invece, se non nella formulazione linguistica, per i contratti di grandi dimensioni, per i quali sono previsti più carichi: si fa la media di resa e difetti della quantità totale consegnata, escludendo i carichi con differenze vistose di qualità.
In conclusione, a questo punto si può dire davvero che esiste un contratto tipo nazionale giacché le due varianti che vi presentiamo differiscono solo sul piano lessicale. Giova ricordare che l’idea del contratto tipo unico per le tre province risicole era stato lanciato dall’AIRI nel 2012 in virtù delle ricadute impegnative dell’art. 62 del decreto salva-italia di Monti, che come abbiamo detto impone la firma di entrambi i contraenti sui contratti riguardanti prodotti agroalimentari. Quindi un passaggio giuridicamente necessario, oltre che eticamente doveroso, eppure non è stato facile compierlo. Nel 2012, sotto la presidenza di Giacomo De Ghislanzoni Cardoli, presidente della Cciaa di Pavia, sono state necessarie oltre 10 sedute presso l’Ente Risi per arrivare a un quasi-accordo. Decisivo, nell’approfondimento tecnico-giuridico il ruolo della compianta dottoressa Anna Del Ciello. La trattativa è ripresa nel 2013 per iniziativa di AIRI, e conclusa da una commissione ristretta di industriali e risicoltori. Ad inizio 2014, iniziarono le manovre per fare approvare dalle tre Camere di Commercio il contratto tipo e non si riscontrò nessun problema a Pavia e Novara, mentre a Vercelli l’iter è stato da subito più difficile. Qualche giorno fa, l’epilogo. Per scaricare il contratto tipo approvato a Novara e Pavia clicca QUI. Nei prossimi giorni diffonderemo la versione vercellese, che differisce solo in alcuni dettagli. (08.05.14)