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IL REBUS DEL GREENING

da | 5 Nov 2014 | Norme e tributi

morano po risaie09Lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 (di cui è stata deliberata l’approvazione nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri), all’art. 14 – “Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente attribuisce all’Organismo di Coordinamento il compito di definire il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture e di comunicare tale termine agli agricoltori entro il 31 ottobre 2014. Tale adempimento – ricorda la Confagricoltura di Vercelli in una nota – è in applicazione della riforma pac che prevede, ai fini della corresponsione dell’aiuto pac per il Greening, tra l’altro la “diversificazione delle colture” nell’ambito dei seminativi dell’azienda. Se l’azienda ha più di 10 ettari di seminativi e meno di 30 l’agricoltore deve obbligatoriamente seminare due colture differenti in termini di genere botanico e quella principale non deve superare il 75 % del totale seminato. Nel caso in cui la superficie a seminativo è superiore a 30 ettari le colture da seminare sono tre e quella meno rilevante deve incidere sul totale per almeno il 5 per cento. Inoltre le aziende con più di 15 ettari a seminativi devono destinare almeno il 5 % della superficie alla creazione di aree di interesse ecologico (in pratica un set aside obbligatorio). Con una specifica circolare del 31/10/2014, l’AGEA Coordinamento ha accolto le richieste di Confagricoltura ed a fissato il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell’anno di presentazione della domanda. L’Ufficio tecnico di Confagricoltura Vercelli e Biella, in particolare in vista delle scelte colturali per le semine autunno-primaverili, richiama l’attenzione dei soci su alcuni elementi: o ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativi dell’azienda può essere conteggiato una sola volta prendendo in esame la coltura principale, vale a dire quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo; o la prevalenza di permanenza della coltura su una determinata superficie , affinché la coltura sia considerata “principale/diversificante”, va valutata prendendo a riferimento l’intera campagna. Pertanto, ne discende che in caso di orzo o frumento seguito da soia o mais la coltura principale è il cereale autunno vernino, come anche nel caso di erbaio di loiessa seminato in ottobre e raccolto ai primi di maggio, seguita da mais o soia, la coltura principale sia la loiessa. In entrambi i casi sono le colture che rimangono più a lungo sulla superficie interessata. o la verifica amministrativa del rispetto della “diversificazione” interverrà a cura degli Organismi Pagatori sul 100% delle aziende che devono rispettare tale obbligo sulla base del piano colturale dichiarato dall’azienda, mentre il controllo oggettivo, mediante telerilevamento ed eventuale visita di campo, riguarderà il 5% di tali aziende . Non sono soggette a tale obbligo le aziende con seminativi con le colture sommerse (Risaie) se queste rappresentano più del 75 % della superficie e la superficie restante sia inferiore a trenta ettari. (05.11.14)

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