Il decreto interministeriale 26 luglio 2017 sull’indicazione dell’origine in etichetta si applica a riso lavorato e integrale ma non ai prodotti trasformati; il Paese di lavorazione è quello «dove è avvenuta la fase più importante della lavorazione, cioè, la trasformazione del risone in riso»; l’indicazione della sede di confezionamento «è obbligatoria in caso di confezionamento dell’alimento in uno stabilimento diverso da quello in cui lo stesso è stato prodotto»; la legge non si applica ai prodotti confezionati fuori dal nostro Paese; la dicitura “semi-integrale” non è prevista, come pure il termine “extra”. L’aggettivo “classico” non può più essere usato sulla confezione se non nei casi previsti dal decreto. Queste sono alcune delle risposte fornite dal Mipaaf all’Ente Risi alle domande poste dalla filiera. Scarica il testo integrale delle risposte.
PAGANINI PREMIATO DAL MERCATO
Paganini resiste al brusone più del Vialone Nano, assicura un 20% in più di produzione e anche rese più elevate e stabili