Con apposito Decreto del 9 agosto 2016 (SCARICA QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE), il Ministero della Salute – Ufficio Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari dispone la revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Glifosate in attuazione del Reg. (UE) 2016/1313 della Commissione del 1/08/ 2016.
Con il Decreto ministeriale si dispone che a decorrere dal 22 agosto prossimo sia revocato l’impiego dei prodotti fitosanitari contenenti Glifosate nelle aree frequentate dalla popolazione o da “gruppi vulnerabili” definiti dal D.L.vo 150/12 quali parchi, giardini, campi sportivi e zone ricreative, aree gioco per bambini, cortili ed aree verdi interne a complessi scolastici e strutture sanitarie. Si decreta inoltre la revoca dell’ autorizzazione all’ impiego del Glifosate in pre-raccolta “al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura”. Si prevede l’ inserimento nella sezione delle prescrizioni supplementari dell’etichetta in caso di impieghi non agricoli, della seguente frase: “divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee,dell’uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all’art.93, comma 1 e all’art.94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”. Infine, in cauda venenum, il Decreto ministeriale ordina la revoca, sempre dal 22 agosto 2016, della “autorizzazione all’immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate ed il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2)”.
L’elenco dei formulati commerciali allegato al Decreto rappresenta una vera e propria “ecatombe” di prodotti contenenti Glifosate, con la revoca di una miriade di “generici” di costo relativamente contenuto. Per tale ragione, si può considerare il decreto un vero e proprio “divieto”… Come noto il brevetto della molecola è scaduto da diversi anni, per cui molti produttori di agrochimici avevano in catalogo formulati definiti appunto “generici” di costo generalmente minore rispetto a quelli della multinazionale originariamente titolare del brevetto (un cui formulato commerciale, di introduzione sul mercato relativamente recente, e di costo significativamente superiore a quello dei “generici”, sembra sia comunque tra i “sopravvissuti” alla massa di revoche).
Non sono del tutto chiare infine (ma la chiarezza espositiva, come ricorderà chi ha seguito la “querelle patentino”, non sembra essere tra le doti più comuni al Ministero della Salute) le tempistiche e le modalità di smaltimento delle giacenze in essere.
Il Decreto infatti recita testualmente:
“La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti sono consentiti, previa rietichettatura, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 1, secondo le seguenti modalità:
– 3 mesi, a decorrere dalla data di decorrenza della revoca, per la commercializzazione da parte del
titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
– 6 mesi, a decorrere dalla data di decorrenza della revoca, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali”.
Non si capisce in particolare se le eventuali giacenze presso gli agricoltori vadano rese al fornitore per la rietichettatura ed eventuale reimmissione in commercio (in ogni caso il “reso merce” si può fare solo in presenza di confezioni integre e sigillate), oppure se l’espressione “previa rietichettaura” vada riferita alla merce in giacenza presso i fabbricanti e/o i distributori e non a quella rimanente in magazzino presso l’ utilizzatore; ovvero se non sia opportuno, laddove tecnicamente e legalmente possibile, utilizzare le eventuali giacenze entro il 22 agosto prossimo. Sperare in un pure auspicabile chiarimento da parte del Ministero, considerata anche l’imminenza del “blackout” ferragostano, appare a questo punto quantomeno aleatorio.
In ogni caso la riduzione a soli 6 mesi (in luogo degli usuali 12) del periodo consentito per l’utilizzo delle scorte giacenti presso le aziende agricole rappresenta un significativo limite su cui pare opportuno richiamare la massima attenzione da parte degli utilizzatori. Infatti, per ovvie ragioni di tipo agronomico (necessità di avere temperature adeguate ed infestanti in attiva vegetazione), il termine di febbraio 2017 per l’ utilizzo delle giacenze presso gli utilizzatori che deriverebbe dal Decreto appare molto più teorico che reale. In pratica l’ effettivo periodo utile per l’ impiego di eventuali rimanenze risulta limitato a pochissime settimane. Autore: Flavio Barozzi, dottore agronomo – flavio.barozzi@odaf.mi.it