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ESSICATOI SALVI

da | 22 Ago 2013 | NEWS

essic2E’ in vigore dal 21 agosto la legge 9 agosto 2013, n. 98 pubblicata sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 e recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, nota come DL. “Del fare”. Il provvedimento – segnala Confagricoltura – contiene importanti misure di interesse per il settore delle costruzioni in materia di edilizia ambiente e paesaggio, di lavori pubblici, di sicurezza sul lavoro, di fiscalità in edilizia, di relazioni industriali e di misure economico-finanziarie ed, in particolare, contiene numerose modifiche al Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), al testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) ed al testo unico in edilizia (D.P.R. n. 380/2001).

La legge 9 agosto 2013 n. 98 contiene inoltre alcuni importanti novità in merito alle emissioni in atmosfera degli impianti di essiccazione e all’abilitazione per la guida delle macchine agricole.

In particolare

l’articolo 41-ter, introdotto dalla Camera dei deputati come emendamento alla legge di conversione al D.L 69/2013 “Del Fare”, prevede l’esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dettata dal titolo I della parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006 (norme in materia ambientale), integrando rispettivamente gli elenchi degli impianti e delle attività non sottoposti alla predetta autorizzazione e degli stabilimenti per i quali l’autorità competente può adottare autorizzazioni “in deroga” con un procedimento semplificato.

Sono stati inseriti nell’allegato IV parte I del d.lgs. 152/06, quindi esclusi dall’autorizzazione, tra gli altri i silos per i materiali vegetali (modifica della lett. m) e gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas (inserimento della lettera v-bis);

A completamento della normativa sono stati inseriti, sempre con l’articolo 41 –ter della legge 98/2013, nell’allegato IV parte II del d.lgs. 152/06 i seguenti impianti ed attività per i quali l’autorità competente può adottare autorizzazioni “in deroga” con un procedimento semplificato: impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte precedente (inserimento della lettera v-bis).

In pratica gli essiccatoi delle aziende agricole ricadenti entro il predetto limite dimensionale non sono più soggetti agli obblighi del predetto Decreto legislativo 152/2006 (fermo restando l’obbligo di non emettere emissioni di polveri e rumori nei fondi del vicino oltre la normale tollerabilità come da Codice Civile).

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