- Quando detengono il fondo/terreno agricolo, oggetto di compravendita, in forza di un contratto di comodato, stante l’impossibilità di qualificare quest’ultimo come “contratto agrario”.
- Quando coltivano il fondo/terreno agricolo “di fatto” senza aver stipulato con il proprietario alcun contratto o hanno perduto la qualità di affittuario per la cessazione del contratto, a nulla rilevando la loro permanenza di fatto nel bene anche dopo la fine del rapporto agrario;- sono affittuari imprenditori agricoli professionali (IAP), poiché la prelazione a loro favore è riconosciuta solo nel caso in cui siano proprietari confinanti.
IL DL CARO ENERGIA
Nello specifico, l’intervento normativo esclude il diritto di prelazione quando -in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale – i terreni siano acquistati da giovani che intendano insediarsi in agricoltura mediante finanziamenti concessi da banche, intermediari bancari iscritti nell’elenco speciale del TUB, nonché dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario, purché sia stata rilasciata garanzia dall’ISMEA.