Il Regolamento CLP sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche ha introdotto importanti novità anche per i prodotti fitosanitari usati per il diserbo e la difesa delle colture; ad esempio, sono cambiati i pittogrammi, cioè i simboli di “pericolosità” dei vari prodotti (si veda la fotografia in basso che riporta -per un medesimo prodotto l’etichetta con la vecchia norma DPD e con la nuova norma CLP, caratterizzata da pittogrammi a forma di rombo – COME APPAIONO NELLA BROCHURE CHE SCARICHI QUI). L’applicazione del CLP comporta cambiamenti significativi per la classificazione e l’etichettatura degli agrofarmaci, introducendo nuovi criteri di classificazione per i pericoli fisici, per la salute e per l’ambiente; avvertenze che indicano il relativo grado di pericolo (“Pericolo” o “Attenzione”); nuova codifica delle indicazioni di pericolo (Frasi H) e dei consigli di prudenza (Frasi P) che andranno a sostituire rispettivamente le attuali Frasi di rischio R e Frasi di sicurezza S; nuovi pittogrammi a forma di rombo. I nuovi pittogrammi appaiono anche sulle confezioni dei prodotti autorizzati in deroga che trovi QUI.
Il CLP è stato introdotto il 1 giugno 2015, con un periodo di adeguamento di due anni per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti con vecchia etichetta DPD. Pertanto segnaliamo a tutti gli agricoltori che dal 1 giugno 2017 potranno essere acquistati ed impiegati SOLTANTO agrofarmaci con nuova etichetta CLP (ESEMPIO). I prodotti con la vecchia etichetta DPD dovranno essere impiegati entro il 31 maggio 2017; dopo tale data, gli agricoltori dovranno provvedere alla corretta gestione delle giacenze di magazzino di prodotti fitosanitari non conformi e dovranno provvedere al loro smaltimento come rifiuti speciali pericolosi. Le tempistiche sono infatti le seguenti: a partire dal 1 giugno 2015 i titolari di registrazione devono immettere sul mercato i prodotti fitosanitari dotati di etichetta CLP; gli agrofarmaci già immessi in commercio allo scaffale entro il 1 giugno 2015 con etichetta DPD (classificazione precedente) potranno essere commercializzati dai rivenditori ed utilizzati dagli agricoltori senza necessità di rietichettatura fino al 31 maggio 2017; entro la stessa data sarà, dunque, possibile la presenza sul mercato di uno stesso prodotto con etichetta DPD e CLP (COME QUESTA); dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2017, data che rappresenta il termine ultimo anche per l’impiego degli agrofarmaci con la vecchia etichetta DPD, ai sensi della direttiva 1999/45/CEE.
Ad oggi non sono ancora certe le modalità con cui dovranno essere trattati tali prodotti dopo il 1 giugno; tuttavia, dal momento che il Regolamento CLP e la normativa di settore non prevedono alcun obbligo di ritiro della merce da parte delle imprese titolari di registrazione, sembra che il soggetto responsabile delle operazioni di gestione sarà esclusivamente colui che figurerà come proprietario della merce a tale data. L’applicazione del CLP non modifica gli obblighi di fornitura della Scheda Dati di Sicurezza (SDS), che rimangono invariati; a partire dal 1 giugno 2015 la SDS dovrà essere compilata con i riferimenti e le classificazioni previsti dal CLP.