L’agevolazione, così come disposto dal comma 4-bis dell’art. 2, D.L. n. 194/2004, come ricorda Cia Lombardia, prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale, siano assoggettati all’imposta di registro e a quella ipotecaria in misura fissa, all’imposta catastale nella misura dell’1%, nonché la riduzione al 50% degli onorari notarili. (IL CONVEGNO)
A CHI SPETTA L’AGEVOLAZIONE
Società agricole IAP; al coniuge convivente con un soggetto rientrante nella categoria dei Coltivatori Diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale o degli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale; ai parenti in linea retta conviventi con un soggetto rientrante nella categoria dei Coltivatori Diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale o degli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. (Le prospettive)
LA PRECEDENTE DISCIPLINA
La disciplina precedente in merito all’iscrizione previdenziale ed assistenziale agricola dell’INPS, prevedeva che la stessa fosse una condizione essenziale per ottenere l’applicazione delle agevolazioni fiscali per la Piccola Proprietà Contadina. In altri termini, il soggetto che intendeva beneficiare delle agevolazioni PPC doveva essere iscritto alla previdenza agricola al momento della stipula dell’atto notarile con cui si trasferiva il terreno, che presupponeva già la conduzione di un fondo agricolo, e presentazione della richiesta di riconoscimento IAP presentazione presso l’ufficio regionale di competenza della richiesta di riconoscimento dello status. Status da raggiungere nell’arco dei 24 mesi. Di fatto venivano esclusi dall’ipotesi che i soggetti che all’atto della stipula del rogito notale non risultavano già iscritti all’INPS come Coltivatori Diretti o IAP.
COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO
Il D.D.L. Bilancio 2023 è intervenuto su tale aspetto risolvendo il problema per le persone fisiche di età inferiore a 40 anni. L’art. 1, comma 110, recita che “Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali”.
Pertanto, in mancanza dell’iscrizione previdenziale agricola nella sezione dei lavoratori autonomi (CD o IAP), è comunque consentito al momento del rogito notarile, acquistare terreni agricoli e relative pertinenze usufruendo delle agevolazioni PPC, per poi avviare la propria attività agricola, facendo iscrizione INPS etc. Per i soggetti con più di 40 anni di età rimangono ancora aperte le questioni relative all’iscrizione previdenziale ed assistenziale.