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GASOLIO A CREDITO 

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L’Art. 2 del c.d. Decreto Legge “Aiuti Ter” estende al quarto trimestre 2022, con ampliamento del perimetro di applicazione, il credito d’imposta per le imprese che esercitano attività agricole, per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per la trazione dei mezzi impiegati in quelle attività. Il bonus è pari al 20% di quanto speso, al netto dell’IVA.

Il credito spetta ora anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica (codice Ateco 1.61) e per i carburanti utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Il credito: può essere sfruttato in compensazione, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali, entro il 31 marzo 2023; non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito; è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto; infine, è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti.

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