Quando vi sono più fondi contigui, tutti i confinanti in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi hanno diritto di prelazione sul fondo posto in vendita. Se più o tutti intendono esercitare il loro diritto, sorge il problema di determinare quale fra gli stessi abbia titolo. Il problema, sino a qualche tempo fa, era risolvibile solo attraverso la via giudiziaria. La cosiddetta Legge di Orientamento per l’agricoltura del 2001 ha individuato e introdotto un criterio aprioristico per determinare il “vero” avente titolo. Ed infatti, l’articolo 7, prevede che: “Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell’ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i 18 e i 40 anni, il numero di essi, nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate”. Qualora i suddetti criteri non siano applicabili, perché riferibili a situazioni di conduzione presenti in modo uguale fra più aventi titolo, si renderà necessario chiedere al giudice di individuare l’avente diritto.
CORDONE FITOSANITARIO UE
La Commissione ha presentato la sua proposta di revisione delle norme esistenti il 17 ottobre 2023, tenendo conto dell’esperienza.