Il 29 giugno i ministri dell’agricoltura riuniti al Consiglio hanno accettato l’accordo provvisorio raggiunto venerdì scorso tra i negoziatori sugli elementi chiave della riforma della politica agricola comune (PAC), in modo che la proposta possa diventare parte del diritto dell’UE. Paolo Magaraggia (Coldiretti Bruxelles) ci illustra cosa è stato deciso per gli interventi a favore dello sviluppo rurale. (AVVISO). Si affronta il nodo degli investimenti.
(La descrizione di seguito riportata rappresenta una sintesi dei principali elementi dell’accordo interistituzionale redatta sulla base della composizione dei testi di compromesso sui principali elementi oggetto di divergenza tra i Colegislatori (Consiglio e Parlamento europeo) e la Commissione europea. Tali elementi, pertanto, non possono essere considerati come definitivi in quanto devono essere ancora sottoposti alla verifica tecnica e giuridica-linguistica da parte dei servizi della Commissione)
Investimenti per la PAC
Gli Stati membri concedono pagamenti solo agli agricoltori o ad altri beneficiari che assumono, su base volontaria, impegni di gestione ritenuti vantaggiosi per il raggiungimento di uno o più degli obiettivi specifici, come pure la protezione adeguata delle zone umide e dei suoli organici.
Il sostegno al settore forestale per le aziende di una certa dimensione sarà subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti da un piano di gestione forestale o strumento equivalente in linea con la gestione forestale sostenibile.
Non saranno ammissibili investimenti per l’acquisto di terreni eccetto l’acquisto da parte dei giovani agricoltori e per importi inferiori al 10% della spesa complessiva ammissibile. Sono previste altre esenzioni per l’acquisto di animali, piante annuali e spese di impianto per ripristino in seguito a disastro o catastrofe naturale agricolo o forestale, proteggere gli animali contro i grandi predatori, razze in via di estinzione.
Per quanto riguarda le grandi infrastrutture, i colegislatori hanno convenuto una deroga per concedere un sostegno alle infrastrutture alla banda larga, ribadendo che per questo tipo di investimenti sono necessari altri fondi dell’UE per contribuire al sostegno dello sviluppo rurale.
Investimenti nell’irrigazione
Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti nell’irrigazione in aree irrigue nuove ed esistenti, purché siano soddisfatte le condizioni previste per le misure agli investimenti di cui il precedente articolo 68.
Gli Stati membri devono notificare alla Commissione un piano di gestione del bacino idrografico per l’intera area in cui si intende realizzare l’investimento, con i dati del consumo dell’acqua contabilizzata ai fini dell’investimento.
Il sostegno che potrà essere concesso per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell’infrastruttura di irrigazione prevede una valutazione preventiva del potenziale risparmio idrico e che la riduzione dell’uso dell’acqua contribuisce al raggiungimento di buono stato di tali corpi idrici.
Tali elementi rappresentano le condizioni di ammissibilità da inserire nel piano strategico e devono essere coerenti con le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici derivanti dalla direttiva 2000/60/CE.
Protezione dalle zone costiere dalle inondazioni
Investimenti in infrastrutture su larga scala, determinate dagli Stati membri nei piani strategici, che non sono considerate nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, ad eccezione della banda larga e della prevenzione delle inondazioni o azioni volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofali. Autore: Paolo Magaraggia, Coldiretti