La Gazzetta ufficiale n. 293 del 18/12/2018, ha ufficializzato la conversione del DL. n. 119/2018 in Legge n. 136/2018, che ha comportato la modifica di diverse disposizioni, tra le quali quelle relative alla materia della fatturazione elettronica che entrerà in vigore a partire da domani 1° gennaio. Il provvedimento – ricorda Confagricoltura Piemonte – prevede che fino al 30 settembre 2019 vi sia la moratoria sulle sanzioni per i soli soggetti passivi IVA con liquidazioni mensili; per i trimestrali la moratoria sarà applicabile fino al 30 giugno 2019. Inoltre è prevista l’inapplicabilità di sanzioni, per il primo semestre 2019 (dal 1° gennaio al 30 giugno 2019), per l’emissione tardiva della fattura, sempre che tale adempimento venga effettuato entro i termini previsti per la liquidazione periodica IVA. Inoltre, sempre per il primo semestre 2019, vi è la riduzione delle sanzioni nella misura dell’80% qualora la fattura emessa in ritardo rientri, comunque, nella liquidazione periodica IVA del mese o trimestre successivo.
Nel caso in cui un cliente chiedesse, oltre allo scontrino fiscale, o alla ricevuta fiscale, anche l’emissione della fattura elettronica, l’azienda potrà emettere lo scontrino con un apposito tasto separato “SEGUE FATTURA”, oppure la ricevuta fiscale, anche separata dalle altre ricevute. La dicitura da indicare, con un timbro o con una scritta stampata sullo scontrino o sulla ricevuta fiscale, potrà essere la seguente: “SEGUE FATTURA. L’ORIGINALE TELEMATICO SARÀ SPEDITO DIRETTAMENTE AL SDI NEI TERMINI DI LEGGE – Legge 136/2018”. Ovviamente occorrerà richiedere al cliente i dati per l’emissione della fattura. La fattura emessa nei 10 giorni successivi dovrà contenere il riferimento allo scontrino o alla ricevuta fiscale. Nella fattura, nel campo “Tipodato” dell’elemento “AltriDatiGestionali”, dovrà essere indicata la stringa “SCONTRINO”, oppure “RICEVUTA” e nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino o della ricevuta emessi precedentemente alla fattura elettronica. Il cliente uscirà dal negozio con lo scontrino o con la ricevuta fiscale. L’importo dell’incasso non dovrà essere indicato nei corrispettivi, ma a parte.