La nuova condizionalità prevede degli obblighi tra cui le “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA). Esaminiamo nel dettaglio BCAA4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua. LEGGI LA PUNTATA PRECEDENTE DELLO SPECIALE CONDIZIONALITA’.
Si APPLICA A
Tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.
IN COSA CONSISTE, FASCIA DI RISPETTO
- Obbligo A.1) divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d’acqua. Tale fascia è definita “fascia di rispetto” ed è di norma pari a 5 metri, fatto salvo quanto previsto dal Programma d’azione nitrati.
- Obbligo A.2) divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d’acqua (fascia di rispetto di 5 metri o maggiore se previsto in etichetta). La norma si applica a tutti i corsi d’acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l’anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all’adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili. Ѐ esclusa la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l’allontanamento delle acque in esubero.
IN COSA CONSISTE FASCIA INERBITA
Obbligo B) Costituzione ovvero non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, indicati nell’Elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po.
DEROGHE FASCE
Obblighi A.1) e A.2) ammessa nel caso di risaie;
Obbligo B) ammessa nei seguenti casi:
- parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane;
- terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
- oliveti stabilmente inerbiti;
- superfici a prato permanente;
- risaie.
NOTE
Obbligo A.1)
Per letami, materiali ad essi assimilati e fertilizzanti mantenere:
- 5 m di distanza dai corsi d’acqua superficiali;
- 10 m di distanza dai corsi d’acqua superficiali ricadenti o limitrofi ai siti Natura 2000;
- 25 m dall’arenile per le acque lacuali e corpi idrici ricadenti nelle zone umide Ramsar.
Per liquami, materiali ad essi assimilati e digestati mantenere:
- 10 m di distanza dai corsi d’acqua superficiali;
- 30 m dall’arenile per le acque lacuali e corpi idrici ricadenti nelle zone umide Ramsar;
- Spandimento vietato in fascia A del PAI.
Per fanghi di depurazione mantenere:
- 10 m di distanza dai corsi d’acqua superficiali;
distribuzione vietata nelle zone SIC; - 100 m da fiumi, torrenti e dall’arenile per le acque lacuali e corpi idrici ricadenti nelle zone umide Ramsar;
spandimento vietato nelle fasce A e B del PAI.
Obbligo B) L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o non definito.
In tutti gli altri casi, si applica un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri. Autore: Azzurra Giorgio
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