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FAQ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUI CREDITI D’IMPOSTA

prestiti conduzione agevolata

L’Agenzia delle Entrate, in materia di Bonus energia, ha ammesso l’utilizzo in compensazione dei crediti gas ed energia in un periodo antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati cui si riferisce il credito d’imposta siano state sostenute nel trimestre e tale circostanza sia documentata mediante fattura d’acquisto.
Questa precisazione è contenuta in una Faq dell’11 aprile scorso e deriva della lettura degli articoli n. 15 del Dl n. 4/2022, n. 4 e 5 del Dl n. 17/2022, e n. 3 e 4 del Dl n. 21/2022 (c.d. Decreti Energia), dai quali non si evincono specifiche previsioni che precludano l’utilizzo in compensazione del bonus prima della fine del trimestre di riferimento.

La Faq completa è consultabile QUI!

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