L’Agenzia delle Entrate, in materia di Bonus energia, ha ammesso l’utilizzo in compensazione dei crediti gas ed energia in un periodo antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati cui si riferisce il credito d’imposta siano state sostenute nel trimestre e tale circostanza sia documentata mediante fattura d’acquisto.
Questa precisazione è contenuta in una Faq dell’11 aprile scorso e deriva della lettura degli articoli n. 15 del Dl n. 4/2022, n. 4 e 5 del Dl n. 17/2022, e n. 3 e 4 del Dl n. 21/2022 (c.d. Decreti Energia), dai quali non si evincono specifiche previsioni che precludano l’utilizzo in compensazione del bonus prima della fine del trimestre di riferimento.
La Faq completa è consultabile QUI!