L’articolo 6 sexies del cosiddetto Decreto Sostegni, al fine di mitigare gli effetti del perdurare dell’emergenza sanitaria COVID-19, introduce l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 nei confronti dei soggetti destinatari del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 1 del decreto-legge, tra cui rientrano i titolari di reddito agrario ex art. 32 del TUIR, al verificarsi delle condizioni ivi previste.
Il comma 2 della disposizione precisa che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. Stante la lettera della disposizione, si ritiene che l’esenzione sia applicabile anche in riferimento ai terreni agricoli, per cui non si applicano già altre cause di esenzione (per esempio terreni posseduti e condotti da IAP e CD e terreni in zone montani o collinari) e ai fabbricati strumentali alle attività agricole, a condizione che si verifichino i presupposti del possesso e della conduzione degli stessi immobili da parte dei soggetti passivi al tributo. Sull’argomento restiamo in attesa di spiegazioni ufficiali, con riserva di fornire eventuali ulteriori chiarimenti. (Fonte: Confagricoltura Piemonte)