L’esenzione da IMU dei terreni agricoli si applica anche ai periodi di imposta precedenti l’entrata in vigore della legge 145 del 2018, e l’esenzione vale anche per pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola. Queste le novità introdotte dall’art. 78 bis del decreto legge 104 del 14 agosto 2020. Si tratta di una norma di interpretazione autentica che ha chiarito le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2019. La notizia proviene dallo Studio FMS Tax & Law Firm che ha lavorato per ottenere questa interpretazione.
L’interpretazione autentica
La legge aveva previsto che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, potessero beneficiare della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente. Per il 2020, la legge 160/2019 (Stabilità 2020) aveva stabilito, all’art. 1, comma 758, che l’esenzione IMU si ha per i terreni agricoli: “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole indipendentemente dalla loro ubicazione” Il comma 743 dello stesso articolo 1 chiarisce che I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. … In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. Dall’esame combinato di queste norme, quindi, si può ricostruire la disciplina dell’esenzione IMU per i terreni agricoli come segue: per avere l’esenzione, chi coltiva il fondo, oltre ad essere imprenditore agricolo o assimilato, deve anche avere un diritto reale sul fondo. In caso di comproprietà, ogni comproprietario deve fare riferimento alle norme fiscali relative alla propria condizione personale, pro quota. Nulla vieta che l’esenzione si applichi anche nel caso il titolare del diritto sul fondo ed il soggetto che lo coltiva non coincidano, purché entrambi siano coltivatori diretti o assimilati. L’esenzione si estende anche ai i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti e che prestano effettivamente attività sui fondi di cui si tratta. Infine, l’esenzione vale anche per i pensionati, e si estende ai periodi di imposta anteriori al 2018.