La nuova legge sul mercato interno del riso, che riguarda la denominazione con cui questo prodotto può essere venduto in Italia, cambia regole che sono state seguite per sessant’anni. Abbiamo chiesto a Roberto Magnaghi (foto piccola), direttore generale dell’Ente Nazionale Risi, di analizzare in esclusiva per Risoitaliano alcuni aspetti che possono ancora generare dei dubbi tra gli operatori (leggi il testo del decreto approvato alla Camera).
La nuova legge sul mercato interno, emanata per decreto delegato dal governo, è già operativa o servono altri passaggi tecnici prima che lo sia?
Come tutte le norme di Legge il Decreto legislativo dovrà ora essere inoltrato al Presidente della Repubblica per la promulgazione; sarà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, dopo il periodo di vacatio legis, il decreto legislativo entrerà in vigore. Per 12 mesi dall’entrata in vigore dell’emanando decreto legislativo continuerà ad applicarsi anche la Legge n.325 del 18 marzo 1958.
Che cos’è la denominazione dell’alimento?
Bisogna a tal proposito riferirsi alle norme del regolamento (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per comprendere che la “denominazione dell’alimento” è la sua denominazione legale e deve apparire nello stesso campo visivo (ossia tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visivo) dove è indicata la quantità netta dell’alimento stesso.
Quindi sul fronte della confezione non è obbligatorio che compaia la denominazione dell’alimento? Per esempio cosa succede per un riso medio Maratelli?
Come sopra specificato non è obbligatorio che la denominazione dell’alimento compaia sul frontespizio della confezione. Deve apparire sul lato dove è indicato il peso, con la dicitura “Riso a grani medi (o Riso medio) Maratelli”. Sul frontespizio ci può essere scritto solo “Riso Maratelli” purché – come indicato all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo in corso di promulgazione – la denominazione dell’alimento riporti la varietà. Quindi, se si optasse come denominazione dell’alimento solo per “Riso medio” senza l’indicazione della varietà, “Riso Maratelli” non potrà essere scritto sul frontespizio della confezione, né in nessun’altra parte della stessa.
In base alla nuova normativa, una varietà di riso diversa da quelle che costituiscono la famosa griglia con quale denominazione può essere venduta?
Se una varietà rispetta i parametri della “griglia” e viene iscritta nel registro varietale detenuto dall’Ente Nazionale Risi potrà fregiarsi della pertinente denominazione dell’alimento (Arborio, Roma/Baldo, Carnaroli, Ribe, Vialo Nano, S.Andrea). Nel caso in cui, invece, la varietà non possa essere classificata tra le varietà che entrano nella “griglia”, la varietà potrà essere venduta con la denominazione di:
riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario;
riso a grani medi ovvero riso medio;
riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A;
riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B.
eventualmente accompagnata dall’indicazione della varietà da cui il riso è ottenuto.
Se una varietà viene iscritta nel registro, in corrispondenza di una varietà tradizionale, prenderà il nome di quella (ad es. Carnaroli o S.Andrea) ma non potrà più essere commercializzata con il proprio nome?
Non è così perché il costitutore di una varietà che ha i requisiti per entrare nella “griglia” potrà decidere di farla entrare nella griglia stessa nel rispetto dell’articolo 6, comma 5, dell’emanando decreto legislativo oppure di farla uscire dalla griglia attraverso la procedura definita dall’articolo 6, comma 6, dello stesso decreto legislativo.
E’ possibile che una varietà abbia caratteristiche che non la rendono iscrivibile a nessuna delle varietà tradizionali della griglia?
Certamente sì.
Se invece il proprietario di quella varietà non la iscrive nel registro delle varietà tradizionali, con quale nome potrà essere venduta quella varietà? (solo il suo o anche quello del gruppo es Medio)
Le varietà non rientranti nella “griglia” potranno essere vendute , come già detto, con il nome del gruppo a cui appartiene (riso a grani tondi, medi , lunghi A, lunghi B) eventualmente accompagnato dal nome della varietà.
Se viene commercializzata con il nome del gruppo (es. Medio), a tale nome può essere accompagnato quello della varietà (es. Medio Maratelli)?
Sì.
A quali condizioni una varietà di riso può fregiarsi dell’aggettivo “classico”?
In base all’articolo 5, comma 5, dell’emanando decreto legislativo l’indicazione “Classico” è consentita unicamente in associazione alle seguenti denominazioni dell’alimento:
Arborio
Roma o Baldo
Carnaroli
Ribe
Vialone Nano
S.Andrea
Inoltre, deve essere garantita la tracciabilità varietale. A questo proposito si ricorda che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite le condizioni per l’utilizzo dell’indicazione “classico” e i criteri per la verifica della tracciabilità varietale.
Cosa succederebbe se una delle varietà tradizionali non venisse più coltivata?
Nel caso in cui una varietà tradizionale non fosse più coltivata, le varietà rientranti nella “griglia” potranno comunque essere vendute con il nome della varietà tradizionale di riferimento. La varietà tradizionale non più coltivata certamente non potrà fregiarsi dell’indicazione “classico”.
Risi appartenenti allo stesso gruppo (Medio, Lungo, ecc.) possono essere venduti senza alcuna denominazione varietale?
Certamente sì.
È possibile miscelare varietà diverse nella stessa scatola?
Sì, solo però per le varietà di cui all’articolo 3 dell’emanando decreto legislativo (riso a grani tondi, medi , lunghi A, lunghi B). Non possono però essere miscelate varietà appartenenti a gruppi diversi. Nel caso di miscele la denominazione dell’alimento può essere accompagnata dal nome di tutte le varietà di riso greggio da cui il riso è stato ottenuto e che non siano le varietà tradizionali della griglia – e che possono entrare nella griglia avendone le caratteristiche – di cui all’articolo 5, comma 2, dell’emanando decreto legislativo che NON POTRANNO MAI essere oggetto di miscela. Per meglio specificare, le varietà rientranti nella griglia – definite tradizionali – dovranno essere vendute singolarmente (pertanto non miscelate tra di loro né con la varietà che definisce il nome della griglia) e fregiandosi del nome della varietà di riferimento.
Il riso confezionato all’estero e commercializzato in Italia dovrà rispettare questa normativa?
A tal proposito si richiama il contenuto dell’articolo 12, comma 1, dell’emanando decreto legislativo che così recita: “Fatta salva l’applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell’EFTA, parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)”. Quindi, un prodotto non appartenente ai territori sopra indicati dovrà rispettare la normativa nazionale di cui al decreto legislativo in corso di promulgazione.
È possibile una revisione della normativa nei prossimi anni?
Atteso il fatto che sono passati quasi 60 anni dall’emanazione della vecchia Legge che ha regolato il commercio interno del riso fino ad oggi, ci si augura che il nuovo disposto normativo possa accompagnare il nostro settore nei prossimi anni. Certamente sarà possibile modificare tutti gli allegati tecnici dell’emanando decreto legislativo con un semplice decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Modifiche al testo di Legge potranno avvenire solo con una nuova Legge (o decreto delegato).
Cosa farà l’Ente Nazionale Risi per preparare gli operatori alle novità legislative?
L’Ente Nazionale Risi ha in programma di organizzare nei prossimi mesi uno o più corsi di formazione aperti agli operatori della filiera per permettere a tutti di conoscere e applicare correttamente le nuove norme.