L’affittanza in vent’anni è cresciuta di oltre il 103%. In Piemonte gli affitti e i comodati hanno addirittura superato il 60% della Sau regionale. Abbiamo segnalato il ruolo delle aste attuate da parte degli enti pubblici proprietari di terreni. Proprietari che possono penalizzare gli agricoltori e portare i costi dell’affitto alle stelle.
Vediamo cosa ne pensa Alberto Lasagna, Direttore di Confagricoltura a Pavia. Lasagna sostiene che la modalità di scelta degli affittuari mediante aste da parte di soggetti proprietari pubblici, pur se assolutamente legittima, necessità di una riflessione».
LEGGI LA PRIMA PARTE DELLO SPECIALE SUGLI AFFITTI DI ELETTRA BANDI.
IL MASSIMO RIALZO COMPORTA DISTORSIONI
«Mutuare l’esperienza del massimo ribasso tipica degli appalti pubblici ribaltandola nelle aste al massimo rialzo praticate per gli affitti agrari da soggetti istituzionali che gestiscono beni frutto di lasciti con chiara destinazione agricola e mutualistica, rischia di determinare, come in parte sta già accadendo, importanti distorsioni sul mercato».
OLTRE IL MERCATO
«L’ambito degli affitti agrari non è solo un mercato ma è un qualcosa che per durata e per ruolo territoriale non può essere affidato solo a una semplice asta al rialzo. Il mercato deve tenere conto delle storicità territoriali, della vocazione delle imprese e della necessità di avere un legame stretto e coerente tra territorio e imprese agricole». Precisa Alberto Lasagna
SPECIFICITA’ DEL CONTESTO AGRICOLO
«Se poi ai canoni d’affitto definiti con aste al massimo rialzo si aggiunge l’indicizzazione Istat, allora si rischia di stravolgere la storicità del contesto agricolo. Contesto che non incarna al suo interno la volatilità dei mercati finanziari o del commercio di prossimità. Qui ci sono dinamiche pluriennali dove spesso le fiammate inflazionistiche sono condizionate da eventi esterni geopolitici o climatici. Si tratta di eventi non favoriscono ma ostacolano l’attività agricola.
Se pensiamo alle fiammate dei costi di produzione degli ultimi anni e alla siccità del 2022 seguita dall’impressionante attività temporalesca di quest’anno, comprendiamo come l’attività d’impresa agricola non sia un’azione ordinaria, operando in contesti dove i fattori e gli elementi della produzione sono influenzati da eventi esterni. Questi utlimi non sono in disponibilità dell’imprenditore agricolo che invece li subisce.
LA LEGGE 203/1982
Il Legislatore aveva fatto sintesi di questo scenario complesso e particolare nella Legge 203/1982 e successive modifiche e integrazioni. Dobbiamo ritornare allo spirito del legislatore in quanto l’eccessivo ed esasperato ricorso ad aste per definire gli affitti oltre che la mera indicizzazione dei canoni d’affitto all’ISTAT. Così facendo si rischia di snaturare le dinamiche frutto di decenni di lavoro tra parte proprietaria e parte affittuaria.
«Il valore fondiario è un elemento assoluto delle nostre comunità, e per tutelarlo occorre essere coerenti con la vocazione dei nostri territori e con la particolarità e la storicità dell’attività d’impresa agricola» aggiunge infine Alberto Lasagna. Autore: Elettra Bandi
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