Si sbroglia, almeno parzialmente, la matassa del certificato antimafia. Come ricorderete, recentemente è stato introdotto quest’obbligo per tutte le aziende che ricevono contributi pubblici, vincolando quindi anche le imprese agricole che ricevono la Pac. Ora, con un emendamento inserito nel testo della legge di bilancio 2018 per la quale il Governo ha ottenuto la fiducia dal Parlamento, le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell’informazione antimafia per i terreni agricoli non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei per importi inferiori ai 5.000 euro, per tutte quelle presentate prima del 19 novembre 2017, salvo che il valore superi i 150.000 euro, e per tutte quelle inferiori o uguali a 25.000 euro che vengano presentate prima del 31 dicembre 2018. Servirà invece per tutti gli importi delle domande successive a quella data. Di seguito forniamo uno specchietto illustrativo delle domande a cui la normativa va applicata, quelle cioè che devono presentare la documentazione antimafia. Questo schema deriva dalla lettura congiunta del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (aggiornata e modificata da legge 17 ottobre 2017, n. 161 e legge n. 172 del 2017) e della legge di bilancio approvata nei giorni scorsi. Poiché la legge di bilancio entra in vigore il 1 gennaio 2018 con ogni probabilità il blocco dei pagamenti che le agenzie avevano disposto nell’attesa di un chiarimento verrà tolto successivamente a quella data. PER INFORMAZIONI: Daniele Rattini, studio associato Agribio, via Gobetti 7, Pavia