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SOLUZIONI PER L’ANTICIPO PAC

da | 13 Giu 2020 | Norme e tributi

Le domande di anticipo Pac scadono il 15 giugno. Lo abbiamo segnalato per tempo (leggi l’articolo) ma ci torniamo su perchè l’8 giugno Agea ha emanato la circolare n. 38466, concernente le modalità di accesso all’anticipo Pac, per le quali è necessaria specifica domanda da parte dell’agricoltore, che potrà scegliere di quale dei due contributi beneficiare, con scadenza delle domande fissata per il 15 giugno 2020. (Scarica Circolare Agea 8 giugno 2020 e Allegato 1 alla circolare AGEA) Gli agricoltori che non presenteranno domanda entro il 15 giugno 2020 avranno comunque la possibilità di accedere, in maniera automatica e senza necessità di specifica domanda, all’anticipo erogato dall’Unione Europea dal 16 ottobre al 30 novembre (Reg. 2020/531 del 16.04.2020).  La circolare “Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al Reg. (UE) N. 1307/2013 – Campagna 2020”, scarica il documento) disciplina due distinte procedure di anticipo dei contributi, ai quali sono ammessi gli agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, che conducono superfici agricole regolarmente inserite nel fascicolo aziendale 2020 alla data del 15 giugno. (AVVISO)

Particolarmente interessante, a livello di importo, la prima tipologia di anticipo, che associa al pagamento base anche il greening.

Le procedure di anticipo dei contributi Pac, che hanno subito modifiche straordinarie a causa della situazione emergenziale determinatasi a seguito della diffusione della pandemia Covid-1, sono due e distinte, valide per la sola campagna 2020: 

  • – Anticipazione 1: è pari al 70% degli importi risultati ammissibili al pagamento base, pagamento greening e pagamento piccoli agricoltori ed è erogata sulla base della Domanda Unica 2020, secondo quanto stabilito dal DM n. 3681 del 08.04.2020, modificato dal Decreto-Legge n. 19 maggio 2020 n. 34, il cosiddetto “Decreto Rilancio”; l’erogazione del contributo è prevista per il 31 luglio 2020.

Il periodo da considerare ai fini del calcolo dell’aiuto decorre dalla data di erogazione dell’anticipo fino alla data del 30 giugno dell’anno successivo. (AVVISO)

Questa tipologia di anticipo è concessa agli agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che presentano la Domanda Unica.

Sono esclusi dalla prima tipologia di anticipo gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori di cui al capo titolo III, capo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e alle misure del sostegno accoppiato di cui al titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non finalizzati i relativi controlli amministrativi di ammissibilità entro la scadenza. 

La concessione dell’anticipazione non consente, infine, il rilascio delle domande di trasferimento dei titoli per la campagna 2020. 

  • • Anticipazione 2: pari al 70%, erogata sulla base del Registro titoli 2019, secondo il Decreto-Legge “Cura Italia”, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020. (AVVISO)

L’aiuto di Stato è riferito alla sola quota interessi ed è calcolato sulla base del tasso di interesse definito in osservanza della Comunicazione della Commissione (2008/C14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Il periodo da considerare ai fini del calcolo dell’aiuto decorre dalla data di erogazione dell’anticipo fino alla data del 30 giugno dell’anno successivo.

L’importo è pari al 70% del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019; in questo caso non è consentito trasferire titoli a partire dal 15 giugno e risultano esclusi dall’anticipo i soggetti che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori.

L’erogazione è prevista per la prima settimana di luglio 2020 e comunque entro il 31 luglio 2020.

La scheda di raffronto delle anticipazioni 2020, allegata alla circolare e disponibile al link https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/7538206.PDF,  precisa che il primo tipo di anticipo si inquadra nell’ambito dei regimi di aiuto de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 (articolo 10-ter, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44), mentre il secondo tipo di anticipo si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

L’Allegato alla Circolare Agea n. 38466 del 08.06.2020, chiarisce, infine, nel dettaglio e in maniera comparativa le differenze tra le due forme di anticipo. Autore: Milena Zarbà

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