I controlli 2016 sulla Condizionalità prevedono alcune importanti novità sulla documentazione da conservare in azienda e in caso di controllo, da presentare all’autorità competente. Lo ricorda Confagricoltura Milano. Le maggiori modifiche rispetto all’annata 2015 sono:
CGO1 – nitrati
Obbligo della mappa delle strutture di allevamento e degli stoccaggi per le aziende non esonerate, l’obbligo di avere in azienda le relazioni tecniche, obbligo della presenza del registro delle fertilizzazioni compilato e aggiornato per tutte le aziende, anche per le aziende esonerate dalla dichiarazione nitrati.
CGO10 – prodotti fitosanitari
Qualora sia presente in azienda un prodotto fitosanitario acquistato precedentemente al 26/11/2015 vi è l’obbligo di avere oltre alle fatture di acquisto anche i moduli di acquisto e la documentazione deve essere tenuta per i successivi 3 anni dalla data di utilizzo del prodotto indicata nel registro dei trattamenti. I controlli andranno a verificare anche la presenza dei registri relativi alle due campagne precedenti.
BCA1 – fasce tampone e inerbite
La valutazione dell’infrazione si basa sulla lunghezza della fascia non rispettata e sulla tipologia di infrazione (intenzionalità).
CGO4 – tracciabilità e sicurezza alimentare
Le aziende che producono prodotti destinati all’alimentazione degli animali devono avere la documentazione/registrazione delle movimentazioni di entrata\uscita dei foraggi e dei mangimi. Attenzione a 2 casistiche che possono avere forte impatto sulle aziende:
INADEMPIENZA INTENZIONALE DI LIVELLO ESTREMO (ripetuta) L’azienda che l’ha commessa oltre all’applicazione delle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali nell’anno in cui è stata accertatala la reiterazione sarà esclusa da tutti i pagamenti nell’anno civile successivo. Risulta pertanto importante cercare di sistemare e non ripetere più le inadempienze che vengono rilevate per evitare l’attribuzione dell’inadempienza intenzionale di livello estremo.
ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA TEMPESTIVA: è la notifica all’azienda di una inadempienza di importanza minore con l’obbligo di adottare misure correttive. Se tali infrazioni verranno ripetute nei due anni successivi sulla stessa norma verrà riscontrata la reiterazione e anche il recupero per l’anno in cui era stata riscontrata la precedente inadempienza di importanza minore.