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DICHIARAZIONI DEI REDDITI: LE REGOLE IRPEF

da | 25 Lug 2021 | Norme e tributi

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Per effetto di quanto previsto dall’art. 1, c. 44 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), per gli anni 2017, 2018 e 2019, e dalle leggi  nr. 160/2019 e 178/2020, per il 2020 e 2021, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

La norma, dunque, prevede l’esclusione, ai fini IRPEF e delle relative addizionali, per i periodi d’imposta suindicati, dei redditi dominicali e agrari dei CD e IAP persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, con l’ulteriore effetto, secondo quanto precisato con circolare dell’AdE. n. 8/E/2017, che non possono beneficiare dell’agevolazione in parola i soci delle società in nome collettivo (Snc) e delle società in accomandita semplice (Sas), che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale (ex art. 1, c. 1093, L. n. 296/2006), in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa, così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007.

Resta fermo, comunque, che possono beneficiare dell’agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche, in possesso della qualifica di CD o IAP, gli stessi redditi redditi fondiari (dominicali ed agrari).

Come indicare i redditi dominicali ed agrari nella dichiarazione

Il reddito dei terreni va indicato nel quadro RA del modello Redditi 2021, riportando i redditi dominicali ed agrari. I redditi dominicali, devono essere dichiarati dal proprietario del terreno o dal titolare di altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), mentre il reddito agrario deve essere dichiarato dal titolare dell’impresa agricola, sia esso una ditta individuale o una società.
Non sono comprese nel reddito agrario, ai sensi del 2°co. dell’art. 32 del TUIR, le attività agrituristiche, gli allevamenti eccedenti, le attività enoturistiche, etc. nonché quelle cosiddette connesse, secondo il disposto dell’art. 56-bis del TUIR, di produzione di beni e prestazioni di servizi, i cui redditi andranno pertanto dichiarati negli appositi righi del quadro RD. Nel caso di società semplici, in nome collettivo o società di fatto, ovvero, nel caso di imprese familiari, il reddito dei terreni andrà dichiarato dalla società, mentre il socio o il partecipante all’impresa familiare, dovrà dichiarare tali redditi nel quadro RH del proprio modello Redditi.

Se i terreni sono di proprietà dei soci o dei singoli familiari dell’impresa, essi dovranno dichiarare nella propria dichiarazione il reddito dominicale (quadro RA), mentre il reddito agrario corrispondente alla loro quota, sarà desumibile dalla compilazione del quadro RH.
Per le società semplici, l’esclusione dall’IRPEF dei redditi attribuiti per trasparenza dalla società ai soci spetta soltanto per i soci in possesso delle qualifiche di CD e IAP, indipendentemente dalla qualifica IAP in capo alla società (segnalata nel quadro RA, colonna 10, Mod. Redditi SP). Della mancanza del requisito professionale di IAP o CD in capo a uno o più soci, per cui oltre all’attribuzione dei redditi dominicali e/o agrari in base alle quote di partecipazione agli utili, va operata l’ulteriore rivalutazione del 30 per cento, di cui all’art. 1, c. 512, della L. n. 228/2012, come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014, deve esserne data evidenza attraverso la compilazione del quadro RO, Sez. II.

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