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DEROGA NITRATI A PIEMONTE E LOMBARDIA

da | 29 Feb 2016 | Non solo riso

governoIl Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che oggi la Direzione Generale dell’Ambiente, su votazione del 63° Comitato Nitrati della Commissione Europea, al quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti gli Stati membri, ha confermato la deroga alle Regioni Lombardia e Piemonte sull’applicazione della Direttiva Nitrati. Si è astenuto il solo Lussemburgo. Nello specifico, la deroga consente alle due Regioni di innalzare il tetto di azoto per ettaro, sino a tutto il 2019, nell’utilizzo degli effluenti di allevamento come fertilizzanti, da 170 kg/ha a 250 kg/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati, in quanto hanno potuto dimostrare con dati scientifici che tale incremento quantitativo di azoto non peggiora la qualità delle acque sotterranee. A questo risultato hanno contribuito anche gli studi ISPRA, finanziati dal Ministero dell’Agricoltura, sull’origine dell’inquinamento delle falde acquifere in pianura padana, che ha misurato, appunto, il contributo effettivo degli effluenti zootecnici sul quantitativo complessivo di nitrati.
«La decisione europea di oggi – ha commentato il Ministro Maurizio Martina – è un risultato al quale lavoriamo da mesi insieme al Ministro Galletti e alle Regioni interessate. La deroga è resa possibile dal decreto che abbiamo firmato proprio nelle scorse giornate per regolamentare l’uso del digestato in agricoltura. Dopo anni di impasse, ci aspettiamo ora una conferma definitiva dalla Commissione, che renda operativa la scelta fatta oggi».
Le novità introdotte riguardano in particolare:
a)    la possibilità di utilizzare agronomicamente il digestato frutto della digestione anaerobica degli effluenti di allevamento e di una serie di materie tra cui scarti vegetali e alcuni scarti dell’agroindustria;
b)    bipartizione del digestato in agrozootecnico e agroindustriale;
c)    divieto di utilizzazione agronomica del digestato prodotto da colture che provengano da siti inquinati;
d)    possibilità per le Regioni di modificare il periodo obbligatorio di 60 giorni di divieto di spandimento degli effluenti, a seconda delle diverse condizioni climatico-ambientali;
e)    introduzione di una graduale limitazione all’uso di colture no-food alternative all’utilizzazione agricola dei terreni coltivati;
f)    calcolo dell’azoto tramite l’effettivo fabbisogno delle colture. (29.02.2016)

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